Art. 1 - L'Associazione Radiotecnica Italiana - A.R.I. - sorta
il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti
Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la
denominazione di Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I.
Art. 2 - L'Associazione ha sede legale ed amministrazione in
Milano.
Art.3 - Scopi dell'Associazione sono:
a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di
qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori;
b) assistere, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio
Direttivo mediante apposita regolamentazione, i titolari di stazione
di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano ai problemi
radiantistici ed eventualmente alle attività collaterali;
c) dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico
promuovendo esperimenti e prove;
d) costituire organo di collegamento fra i Soci e la pubblica
Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la disciplina
dell'attività radiantistica;
e) tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti similari
ed assisterli nei rapporti con la pubblica Amministrazione;
f) mantenere relazioni con analoghe associazioni estere e
specialmente con la I.A.R.U. (International Amateur Radio Union) della
quale l'A.R.I. è filiazione per l'ltalia;
g) costituire Centri di Informazioni tecniche a disposizione dei
propri Soci;
h) distribuire ai Soci l'Organo Ufficiale dell'Associazione.
Art. 4 - L'Associazione è apolitica ed aconfessionale.
Soci
Art. 5 - L'Associazione è composta da Soci Effettivi,
Juniores ed Onorari. Tranne questi ultimi, essi sono tenuti a versare
alla Segreteria Generale, entro il periodo stabilito, una quota annuale
che, per ogni anno, sarà stata fissata dal Consiglio Direttivo e resa
nota entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente. Il versamento
della quota annuale, effettuato entro il termine di cui sopra, non dà
diritto a fruire dei servizi arretrati.
Una parte della quota annuale costituisce la quota di Sezione che,
con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, sarà attribuita
dall'A.R.I. alla Sezione competente tramite il rispettivo Comitato
Regionale al quale ne spetterà una percentuale stabilita dal Comitato
Regionale medesimo per le proprie spese di gestione.
Art. 6 - I Soci Effettivi sono le persone fisiche di
ineccepibile moralità che abbiano raggiunto la maggiore età, che
godano dei diritti civili e che abbiano conseguita la licenza per
l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, sempre che tale
licenza non sia stata definitivamente revocata per cause imputabili alla
condotta del titolare.
I Soci Effettivi facenti parte di un medesimo nucleo familiare
possono richiedere di versare la quota stabilita per i Soci Juniores pur
conservando i diritti sociali. Il nucleo familiare riceve in tal caso un
solo fascicolo dell'Organo Ufficiale per ogni numero distribuito.
Art. 7 - I Soci Juniores sono le persone fisiche, pure di
ineccepibile moralità che, trovandosi nelle stesse condizioni
soggettive dei Soci Effettivi, non abbiano tuttavia raggiunto la
maggiore età.
Essi sono tenuti a pagare la metà della quota stabilita per i Soci
Effettivi, non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti
nelle cariche sociali; la loro domanda di ammissione dovrà essere
validamente sottoscritta. Per il resto essi hanno gli stessi diritti dei
Soci Effettivi.
Art. 8 - I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo
per speciali benemerenze e come tali non hanno obbligo di versare alcuna
quota. Essi non prendono parte alle votazioni e non possono essere
eletti alle cariche associative, a meno che non siano già Soci
Effettivi.
Art. 9 - La domanda di ammissione a Socio deve essere
indirizzata per iscritto alla Presidenza dell'A.R.I.
Essa dovrà essere controfirmata da due Soci presentatori e contenere
l'esplicita dichiarazione, da parte del richiedente, di uniformarsi alle
disposizioni e regolamenti in materia radiantistica nonché alle norme
statutarie ed alle deliberazioni degli organi direttivi dell'A.R.I.
La domanda, accompagnata dalla quota associativa annuale e da una
quota di immatricolazione che per ogni anno sarà fissata dal Consiglio
Direttivo, dovrà essere inoltrata tramite la Sezione competente la
quale, mediante il proprio organo appositamente designato dal
Regolamento interno, vi apporrà il parere che, se negativo, dovrà
essere motivato.
Il nome dell'aspirante Socio dovrà essere pubblicato sull'Organo
Ufficiale per eventuali opposizioni ed il Consiglio Direttivo
dell'A.R.I. non potrà quindi deliberare sulla domanda che un mese dopo
tale pubblicazione.
Art. 10 - La deliberazione del Consiglio Direttivo dell'A.R.I.
sull'ammissione o meno dell'aspirante Socio è definitiva ed
inappellabile; in caso di mancata ammissione, il Consiglio stesso non ha
obbligo di indicarne il motivo. In quest'ultimo caso al richiedente
saranno restituite la domanda e la quota versata, franche di spese, per
lo stesso tramite d'inoltro.
Art. 11 - Salvo le eccezioni previste dal presente Statuto, i
Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto:
a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione
che per referendum;
b) a ricevere la tessera sociale ed a fregiarsi del distintivo
sociale;
c) a ricevere l'Organo Ufficiale dell'A.R.I.;
d) a servirsi della Biblioteca dell'A.R.I. nonché dei Centri di
Informazioni Tecniche secondo le norme stabilite dagli appositi
regolamenti;
e) ad usufruire delle facilitazioni eventualmente conseguite dall'A.R.I;
f) a consultare lo schedario bibliografico;
g) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio
Direttivo dell'A.R.I.
Art. 12 - La qualità di Socio dell'A.R.I. si perde per
recesso o per esclusione:
a) per recesso: il Socio può in qualsiasi momento recedere
dall'Associazione. Perché possa avere effetto con l'anno successivo,
la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Generale
dell'A.R.I. non oltre il 30 novembre. Trascorso il termine suddetto,
il Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori annualità.
b) per esclusione: il Consiglio Direttivo può in ogni momento
procedere alla esclusione del Socio per morosità o per gravi motivi,
sentito il Comitato Regionale competente, e può immediatamente
deliberare la sospensione cautelativa dai diritti sociali. Nei casi di
esclusione per gravi motivi, la deliberazione consiliare, per essere
valida, dovrà riportare la maggioranza prescritta al comma 3 del
successivo art. 26. Se l'esclusione avviene per morosità, il
Consiglio ha diritto di procedere contro l'ex Socio per il pagamento
dell'annualità in corso; il Socio moroso è comunque tenuto a
corrispondere le quote sociali fino al regolare recesso o fino alla
data della esclusione; in ogni caso egli perde la sua qualità di
Socio dopo due anni di morosità continuata. Se l'esclusione avviene
per gravi motivi, sono restituiti all'ex Socio tanti dodicesimi della
quota annuale quanti sono i mesi che ancora restano alla chiusura
della gestione per l'anno in corso.
Art. 13 - Per fatti di minor gravità il Consiglio Direttivo,
sempre sentito il Comitato Regionale competente ed assunte quelle
informazioni che riterrà, ha facoltà di sospendere con delibera non
impugnabile ed a suo insindacabile giudizio il Socio dall'esercizio dei
suoi diritti sociali per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 14 - Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui ai
precedenti art. 12, lettera b) ed art. 13, il Consiglio Direttivo, ove
lo ritenga opportuno, può rendere di pubblica ragione i motivi del
provvedimento.
Art. 15 - Ogni Socio ha diritto di reclamare verso il
Consiglio Direttivo contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la
permanenza nell'Associazione di una persona che egli ritenga
incompatibile con i fini dell'A.R.I. o priva dei requisiti necessari.
Non è consentito reclamo contro le delibere del Consiglio Direttivo che
non ammettano un nuovo Socio, ne sospendano o ne escludano uno già
Socio.
Patrimonio
Art. 17 - Sono organi dell'Associazione;
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio Sindacale.
Art. 18 - Le Assemblee Generali sono composte da due delegati
per ogni regione, secondo l'ordinamento amministrativo dello Stato, che
votano secondo quanto disposto dagli artt. 40 e 53; le Assemblee
Generali possono essere Ordinarie o Straordinarie.
Art. 19 - L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata una
volta all'anno per una data che normalmente non sarà posteriore al 30
aprile.
Art. 20 - L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata
tutte le volte che il Consiglio Direttivo od i Sindaci lo ritengano
opportuno, oppure quando ne sia stata fatta motivata richiesta da tante
delegazioni regionali che rappresentino almeno un terzo dei Soci
effettivi o direttamente da un decimo dei Soci effettivi stessi, in
regola con il pagamento delle quote.
Art. 21 - Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta
la località di convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
Art. 22 - La sede e la data dell'Assemblea, sia Ordinaria che
Straordinaria, con il relativo Ordine del Giorno, saranno comunicate ai
delegati regionali almeno 30 giorni prima della data fissata
dell'Assemblea.
Le Delegazioni Regionali che desiderino presentare proposte da
inserire all'Ordine del Giorno, devono far pervenire il relativo testo
scritto alla Segreteria Generale con congruo anticipo.
Art. 23 - All'Assemblea Generale Ordinaria devono essere
sottoposti:
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento
economico e sul funzionamento dell'Associazione;
b) il bilancio consuntivo del precedente anno solare ed il
preventivo dell'anno in corso;
c) la relazione del Collegio Sindacale;
d) i provvedimenti di scioglimento delle Sezioni,
eventualmente deliberati dai Comitati Regionali ed impugnati dalle
Sezioni interessate;
e) gli altri argomenti eventualmente proposti sia dal
Consiglio Direttivo, sia dal Collegio dei Sindaci, sia dalle
Delegazioni Regionali ed iscritti all'Ordine del Giorno ai sensi del
precedente art. 22.
Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri,
di cui otto eletti per referendum (artt. 33 e segg.) fra i Soci
Effettivi in regola con il pagamento della quota ed uno nominato dal
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Quest'ultimo membro è esonerato da ogni eventuale obbligo di
cauzione e non impegna la responsabilità dello Stato nei confronti di
chicchessia.
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge tra i propri membri un
Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Vice
Segretario Generale ed un Cassiere.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna
carica nella organizzazione periferica dell'Associazione.
Art. 25 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che
per legge o per Statuto non siano di esclusiva competenza
dell'Assemblea.
Art. 26 - Per la validità delle adunanze del Consiglio è
richiesta la presenza di almeno cinque membri; nessuna adunanza sarà
validamente costituita se non sarà presieduta dal Presidente (o, in sua
assenza, da un Vice Presidente) con l'assistenza del Segretario Generale
(o, in sua assenza, del Vice Segretario Generale).
Le delibere, eccettuate quelle di cui al comma successivo, saranno
valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il
voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce. In nessun
caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato
almeno quattro voti favorevoli.
Le delibere di esclusione di Soci per gravi motivi di cui all'art.
12, lettera b), per essere valide dovranno sempre essere approvate con
almeno sette voti favorevoli.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto sommario
verbale e le deliberazioni prese saranno pubblicate nell'Organo
Ufficiale.
Ciascun Consigliere intervenuto ha diritto di far inserire a verbale
le proprie dichiarazioni.
Art. 27 - I componenti del Consiglio Direttivo durano in
carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di vacanza e fino ad un massimo di due Consiglieri, durante
il triennio, il Consiglio Direttivo potrà provvedere a sostituirli
nominando Consiglieri altri Soci effettivi, a meno che il Consiglio
stesso non preferisca indire apposite elezioni per colmare i vuoti.
I Consiglieri così nominati durano in carica sino allo scadere del
triennio in corso.
Le elezioni devono però essere senz'altro indette qualora i
Consiglieri venuti a mancare siano più di due. In tal caso i
Consiglieri chiamati eventualmente in precedenza dal Consiglio decadono;
essi possono però essere confermati con referendum.
Art. 28 - I Sindaci sono eletti per referendum un numero di
tre effettivi e due supplenti fra i Soci aventi i requisiti richiesti
per i Consiglieri.
Art. 29 - Ai Sindaci spetta il controllo generale
sull'amministrazione dell'Ente e sulle votazioni a referendum; in
particolare essi controllano l'organizzazione dei referendum e lo
scrutinio dei voti. I Sindaci non possono ricoprire alcuna carica
nell'organizzazione periferica dell'Associazione.
Art. 30 - I Sindaci durano anch'essi in carica tre anni e
possono essere rieletti. In caso di vacanza di un Sindaco, i due rimasti
in carica provvedono a sostituirlo con uno dei Sindaci supplenti, il
quale durerà in carica sino allo scadere del triennio in corso.
Art. 31 - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno
diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di
eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio
Direttivo; tuttavia questi, sentito il parere del Collegio Sindacale, può
deliberare una remunerazione per quei Consiglieri investiti di
particolari incarichi di direzione amministrativa o tecnica.
Il Consiglio Direttivo può deliberare che siano altresì rimborsate,
in tutto od in parte, le spese vive sostenute da coloro che devono
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo od alla Assemblea
Generale, dai Sindaci nonché le spese di rappresentanza della
Presidenza.
Votazioni e
Delibere
Assemblee
Art. 32 - Le votazioni avvengono in assemblea o per
referendum.
Art. 33
a) Le votazioni per la nomina degli otto membri del
Consiglio Direttivo di cui all'art. 24 e per la nomina dei Sindaci,
sia effettivi che supplenti di cui all'art. 28, per la revisione o
modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione,
per la disposizione del capitale, nonché per la adozione di qualsiasi
altro provvedimento di vitale importanza per l'Associazione debbono
avvenire per referendum personale, segreto e diretto tra tutti i Soci
Effettivi, in regola con il pagamento delle quote ed aventi il
godimento di tutti i diritti sociali.
b) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente
paragrafo possono essere prese dall'Assemblea Generale, formata dalle
Delegazioni Regionali di cui all'art. 18.
Art. 34 - Le votazioni per referendum sono indette o dal
Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea Generale, nel quale ultimo
caso il Consiglio dovrà indire il referendum entro trenta giorni dal
voto assembleare.
All'uopo il Consiglio trasmette a tutti i Soci aventi il godimento di
tutti i diritti sociali apposita scheda sotto il controllo del Collegio
dei Sindaci.
Art. 35 - Il giorno di chiusura della votazione per referendum
dovrà essere fissato non prima del venticinquesimo giorno dalla data
del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda.
Art. 36 - Entro il termine così fissato, i Soci faranno
pervenire alla Segreteria Generale od ai recapiti stabiliti dai Collegio
dei Sindaci la scheda con il loro voto.
Art. 37 - A maggior garanzia della votazione per referendum, i
Sindaci hanno la più ampia facoltà nello stabilire le modalitá dl
compilazione della scheda, del relativo invio ai Soci e dello scrutinio
dei voti.
I Sindaci, in queste operazioni di sorveglianza e di scrutinio,
possono farsi assistere da uno o più Soci; in ogni caso deve essere
consentito a qualsiasi Socio, che si presenti spontaneamente, di
presenziare alle operazioni di scrutinio.
Art. 38 - Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci
Art. 39 -Le Assemblee Generali, siano esse Ordinarie che
Straordinarie, sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio
Direttivo o da un Vice Presidente, ed in esse funge da segretario il
Segretario Generale o il Vice Segretario Generale, ma l'Assemblea ha
facoltà di scegliersi a Presidente qualsiasi Delegato intervenuto.
Art. 40 - In prima convocazione l'Assemblea Generale potrà
deliberare con l'intervento di almeno la metà delle Delegazioni
Regionali che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei
Soci Effettivi.
Per la seconda convocazione sarà sufficiente l'intervento di almeno
un terzo delle Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il trenta
per cento più uno dei Soci Effettivi.
Le deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto
favorevole della maggioranza delle Delegazioni Regionali presenti, che
abbiano insieme anche la maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da
tutte le Delegazioni intervenute.
Art. 41 - Occorrendo, l'Assemblea nomina di volta in volta gli
scrutatori per le votazioni assembleari.
Art. 42 - Le votazioni assembleari avvengono con le modalità
che l'Assemblea di volta in volta deciderà.
Art. 43 - In ogni caso le delibere sociali, siano esse prese
in Assemblea o per referendum, devono essere pubblicate sull'Organo
Ufficiale dell'Associazione.
Tuttavia il Consiglio, in caso di urgenza, ne può dare anticipata
comunicazione ai Soci mediante invio per posta di circolari ai singoli
od eventualmente ai soli Comitati Regionali ed alle Sezioni.
Probiviri
Approvato dall'A.G. del 28 maggio 1988 e
successive modificazioni
Art. 1 - Generalità
1.1 - Il presente regolamento detta le norme di applicazione
dello Statuto Sociale dell'A.R.I., approvato con D.P.R. 24 novembre
1977 n. 1105.Il presente Regolamento vincola tutti i Soci dell'A.R.I.,
come previsto dall'art. 61 dello Statuto stesso.
1.2 - Pur avendo l'Associazione Sede legale e
Amministrazione in Milano (art. 2 dello Statuto), l'Assemblea Generale
può deliberare l'istituzione di un ufficio periferico di
rappresentanza per il miglior conseguimento degli scopi istituzionali
di cui all'art. 3 dello Statuto.
1.3 - Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per la gestione
degli uffici di Sede, di una Segreteria Amministrativa con compiti che
vengono stabiliti dal Consiglio stesso.
Art. 2 - L' ARI Radio Club
2.1 - L' "A.R.I. Club SWL" - istituito con
delibera del Consiglio Direttivo del 15 aprile 1978 per il
conseguimento degli scopi sociali di cui all'art. 3, comma b dello
Statuto - viene denominato "ARI Radio Club", conservando il
fine statutario di "raggruppare ed assistere i titolari di
stazioni di ascolto e tutti coloro che si interessano ai problemi
radiantistici e ad attività collaterali".
2.2 - L'ARI Radio Club viene disciplinato da un apposito
Regolamento.
Art. 3 - Patrocinio, Affiliazione, Riconoscimento
3.1 - L'A.R.I. promuove le iniziative di singoli Soci o di
gruppi che si dedicano alle attività tecniche e culturali inerenti le
telecomunicazioni, l'elettronica, l'informatica ed attività affini.
Con propria delibera il Consiglio Direttivo può concedere ai predetti
Soci o gruppi il patrocinio, l'affiliazione od il riconoscimento,
secondo le seguenti norme.
a) Il Patrocinio morale può essere concesso solo ad iniziative di
carattere sociale, scientifico, culturale di notevole rilievo,
promosse da Comitati Regionali o da Sezioni dell'A.R.I.: anche in
questo ultimo caso la richiesta dovrà essere inoltrata per il tramite
dei Comitati Regionali. Il Patrocinio morale può essere concesso
inoltre ad iniziative di Enti sia italiani che stranieri che abbiano,
a giudizio del Consiglio Direttivo, un alto contenuto scientifico o
culturale. In nessun caso le finalità delle iniziative devono
contrastare con i fini statutari dell' A.R.I.
b) Il Patrocinio tecnico può essere concesso ai Comitati Regionali
e, tramite gli stessi, alle Sezioni A.R.I. od ai singoli radioamatori
per iniziative nel campo della ricerca scientifica legata direttamente
od indirettamente alle telecomunicazioni. Il Patrocinio tecnico può
essere concesso inoltre a Gruppi di Studio i cui membri devono
necessariamente essere Soci dell'A.R.I. o dell'ARI Radio Club ed i cui
scopi rientrino nei fini che l'A.R.I. si propone, con particolare
riguardo alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni. E'
indispensabile, in quest'ultimo caso, che le finalità del Gruppo non
siano in concorrenza con quelle dell'A.R.I. Il Patrocinio tecnico può
essere anche a tempo definito.
c) L'Affiliazione può essere concessa dall'A.R.I. a gruppi di
studio, di lavoro, a radio-club di categoria, ad enti con o senza
personalità giuridica riconosciuta, ad associazioni di hobbisti e
similari.E' necessario, in questi casi, che i fini che i richiedenti
si propongono abbiano relazione con le radiocomunicazioni o con
l'elettronica e che le finalità non contrastino o siano in
concorrenza con quelle perseguite dall'A.R.I.
d) Il Riconoscimento può essere concesso solo a gruppi, sezioni di
categoria, formati da Soci A.R.I. o dell'ARI Radio Club che, oltre ad
avere un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo
dell'A.R.I., con il parere dei Comitati Regionali competenti,
riconoscano palesemente di attenersi allo Statuto dell'A.R.I., alle
direttive dei Comitati Regionali competenti per territorio e del
Consiglio Direttivo dell' A.R.I.
Art. 4 - Attività tecniche - Pubblicazioni
4.1 - Al fine di promuovere ed incentivare gli studi e gli
esperimenti nel campo radiantistico e nelle attività collaterali,
l'A.R.I. istituisce diplomi, certificati e premi per singoli Soci e
per Sezioni, secondo i regolamenti che di volta in volta vengono
emanati dai Coordinatori dei vari settori di attività ed approvati
dal Consiglio Direttivo.
4.2 - L'A.R.I. favorisce inoltre lo studio delle tecniche di
telecomunicazioni e dei relativi fenomeni e, per promuoverne la
diffusione, può curare la stampa e concedere il Patrocinio alle
pubblicazioni in detto campo.
Art. 5 - Fondo qualificativo
5.1 - Il Consiglio Direttivo istituisce un Fondo
Qualificativo A.R.I. nel quale affluiscono le eventuali quote
volontarie versate dai Soci a tal fine e le somme che il Consiglio
Direttivo stesso crederà opportuno stanziare per gli scopi statutari.
Art. 6 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione
6.1 - Il Consiglio Direttivo dell'A.R.I. cura a livello
nazionale i rapporti con gli Enti Pubblici e Privati, specialmente con
i Ministeri tutori dell'attività radiantistica.Per il raggiungimento
di tali scopi il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei
propri componenti od incaricare uno o più Soci, coadiuvati, se
necessario, anche da esperti.
6.2 - I Comitati Regionali, costituiti a norma dell' Art. 50
e seguenti dello Statuto Sociale, provvedono con analoga normativa nei
propri regolamenti, per quanto attiene ai contatti con le Autorità
Regionali della Pubblica Amministrazione, secondo le direttive
impartite dall'A.R.I. ed esercitano la rappresentanza a livello
regionale.Secondo le disposizioni dei Comitati Regionali, i Presidenti
delle Sezioni A.R.I., costituite ai sensi degli artt. 50 e seguenti
dello Statuto Sociale nei capoluoghi di provincia, manterranno i
rapporti, di norma, oltre che con i propri Comuni, con le Autorità
Provinciali. Analogamente i Presidenti delle altre Sezioni li
manterranno con le relative Autorità Comunali.
6.3 - I rappresentanti A.R.I. in seno alle Commissioni di
esame (di cui all'art. 350, comma d del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156)
ed i loro sostituti saranno designati entro il 28 febbraio di ciascun
anno dai Comitati Regionali competenti per territorio; la Segreteria
Generale provvederà a comunicarne i nomi ai competenti organi del
Ministero P.T. In difetto, la Segreteria Generale provvederà
autonomamente alla designazione.
6.4 - Ai Soci nominati a far parte delle suddette
commissioni spetta unicamente il rimborso delle spese vive sostenute
per l'espletamento del mandato.Il Consiglio Direttivo delibera sulla
congruità dei rimborsi suddetti, avendo presente il numero delle
sedute di ciascuna commissione e dei candidati esaminati, e provvede
al pagamento.
Art. 7 - ARI Radio Comunicazioni Emergenza
7.1 - Per fornire una coordinata partecipazione dei propri Soci ai
servizi di telecomunicazioni di emergenza,l'A.R.I. si avvarrà delle
strutture dell'ARI Radio Comunicazioni Emergenza (2).
Art. 8 - Tutela dei Soci - Assicurazioni
8.1 - Con opportune iniziative, l'A.R.I. assiste i Soci per
facilitare l'espletamento delle pratiche burocratiche presso la
Pubblica Amministrazione, relative all'attività di Radioamatore.
8.2 - L'A.R.I. provvede, con opportuna polizza assicurativa,
a coprire gli eventuali danni derivanti a terzi dalle antenne dei
propri iscritti, come pure da quelle di proprietà degli iscritti
all'ARI Radio Club. Il relativo premio di assicurazione è compreso
nella quota sociale.L'Assicurazione di cui al precedente capoverso può
essere estesa anche alle Sezioni dell'A.R.I. titolari di una stazione
di radioamatore o di autorizzazione all'ascolto; a tal fine, l'importo
della quota da corrispondere è la stessa di quella che corrispondono
i Soci ordinari familiari. Oltre la forma assicurativa di cui al primo
comma, l'A.R.I. può istituire per i propri Soci altre forme con
modalità e con premi agevolati. In ogni caso la copertura
assicurativa è garantita solo se il Socio è in regola con il
pagamento della quota sociale dell'anno in corso.
8.3 - L'A.R.I. provvede, con opportuna polizza R.C.T. alla
copertura assicurativa dei ponti ripetitori A.R.I. autorizzati dal
Ministero P.T. ed installati nel territorio nazionale.
8.4 - L'A.R.I. istituisce un'apposita e congrua
assicurazione per infortuni agli operatori impiegati in operazioni di
emergenza o di simulata emergenza.
Art. 9 - Rapporti con la I.A.R.U.
9.1 - L'A.R.I. mantiene relazioni con le omologhe
associazioni straniere attraverso un incaricato nominato dal Consiglio
Direttivo. In mancanza di una esplicita delibera in tal senso, detti
rapporti sono tenuti dal Presidente e dal Segretario Generale.
9.2 - Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un
"Liason Officer" per le relazioni con la I.A.R.U. -
International Amateur Radio Union - della quale l'A.R.I. è filiazione
per l'Italia.
Art. 10 - Biblioteca - Consulenza - Coordinatori
10.1 - L'A.R.I. mette a disposizione dei Soci, secondo le
modalità che saranno emanate per favorire e facilitarne la
consultazione, la biblioteca tecnica di cui essa è dotata.
10. 2 - Tutti i Soci possono usufruire gratuitamente della
consulenza legale, amministrativa e tecnica di esperti che l'A.R.I.
pone a loro disposizione e che essi possono scegliere tra quelli i cui
nomi vengono pubblicati dall'Organo Ufficiale dell'Associazione.
10. 3 - Per favorire lo sviluppo e lo studio dei vari
settori di attività, il Consiglio Direttivo nomina dei Coordinatori
di Settore, godenti di ampia autonomia operativa, secondo il mandato e
le istruzioni loro conferite dal Consiglio Direttivo stesso.
Art. 11 - Organo Ufficiale
11.1 - L'Organo Ufficiale dell'A.R.I. - di cui agli artt. 57
e seguenti dello Statuto - è Radio Rivista, fondata nel 1948 e
rubricata con l'International Standard Serial Number - ISSN 0033 8036
- con protocollo 2965 del 22 ottobre 1982 dal Centro Nazionale ISDS
dell'Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.Radio Rivista è stata rubricata in
data 20 gennaio 1976 tra le pubblicazioni a carattere culturale ed è
registrata presso il Tribunale di Milano al n. 4376 dell'8 luglio
1957.Radio Rivista è una pubblicazione mensile che, con le eccezioni
di cui al secondo comma dell'art. 6 dello Statuto, è inviata a tutti
i Soci.
11.2 - Proprietaria della testata di Radio Rivista e del
relativo portafoglio pubblicitario è l'Associazione Radioamatori
Italiani - A.R.I. - che ha anche la proprietà letteraria degli
articoli pubblicati.Di questi è consentita la pubblicazione da parte
di altri periodici soltanto dietro preventiva ed esplicita
autorizzazione del Direttore, sentito il parere favorevole del
Consiglio Direttivo.Tale autorizzazione può non essere richiesta
dalle associazioni di radioamatori affiliate alla I.A.R.U. e, in ogni
caso, non dispensa dalla citazione di Radio Rivista, quale fonte da
cui detti articoli sono stati tratti.
11.3 - La pubblicazione dell'Organo Ufficiale può essere
affidata a Società editoriali tramite contratto, o convenzione.
11.4 - Il Direttore dell'Organo Ufficiale - nominato dal
Consiglio Direttivo tra uno dei suoi membri ai sensi dell'art. 57
dello Statuto - ne assume la responsabilità ed ha i compiti ed i
doveri previsti dalla Legge sulla stampa.
11.5 - E' compito del Consiglio Direttivo nominare un
Comitato di Redazione. La pubblicazione di lettere e/o articoli è
diritto di ogni Socio, ma il Comitato di Redazione può impedirne la
pubblicazione qualora gli stessi siano lesivi del Servizio di
Radioamatore.
11.6 - Il Direttore dell'Organo Ufficiale cura, tra l'altro,
i contatti con l'Editore nei termini dell'incarico ricevuto in tal
senso dal Consiglio Direttivo.
11.7 - L'incarico di Direttore è svolto a titolo gratuito,
salvo quanto disposto all'art. 31 dello Statuto, primo comma, e 2389
del Codice civile.
11.8 - L'Organo Ufficiale pubblicherà, con precedenza
assoluta su ogni altro articolo e nell'ordine:
- i verbali assembleari (secondo il testo fornito dal Presidente
che ha presieduto l'Assemblea);
- i risultati delle votazioni ad referendum (secondo i verbali
forniti dal Collegio Sindacale);
- le delibere ed i comunicati del Consiglio direttivo (secondo i
testi forniti dal Segretario Generale);
- i comunicati del Collegio Sindacale;
- le delibere dei Comitati Regionali;
- l'elenco degli aspiranti soci di cui all'ultimo comma dell'art. 9
dello Statuto;
- quanto altro il Consiglio Direttivo riterrà di vitale importanza
per l'Associazione.
Le delibere del Consiglio Direttivo saranno pubblicate non oltre il
secondo numero dell'Organo Ufficiale successivo alla data
dell'approvazione.
Art. 12 - Soci - Quote associative
12.1 - Il Consiglio Direttivo stabilirà entro il 10 ottobre
di ogni anno la quota sociale per l'anno successivo.Come previsto al
primo comma dell'art. 5 dello Statuto, le quote stabilite devono
essere rese note entro il 31 ottobre: ciò avverrà mediante
comunicazione circolare indirizzata ai Comitati Regionali ed alle
Sezioni.L 'Organo Ufficiale dell'A.R.I. pubblicherà inoltre nei
numeri di novembre, dicembre e gennaio l'importo delle quote stesse.
Di norma, il numero di novembre conterrà il bollettino di versamento
della quota sociale, per effettuare il versamento in conto corrente
postale.
12.2 - Il termine previsto al primo comma dell'art. 5 dello
Statuto per il pagamento della quota sociale di rinnovo è il 31
dicembre; entro tale termine la quota stessa deve essere versata alla
Segreteria Generale (fa fede, al riguardo, il timbro postale con la
data in cui è stato effettuato il versamento).I versamenti effettuati
dopo la data suddetta non garantiscono l'invio dei numeri arretrati
dell'Organo Ufficiale; se questi sono ancora disponibili, potranno
essere spediti all'interessato, ma con l'aggravio delle spese postali
di spedizione.I numeri di gennaio e di febbraio dell'Organo Ufficiale
- indipendentemente dalla data del versamento - saranno inviati a
tutti i Soci in regola con il pagamento della quota per l'anno
precedente, che ne abbiano diritto.
12.3 - Il Socio è considerato moroso quando il pagamento
della quota sociale non è effettuata entro il 31 dicembre dell'anno
che precede quello cui la quota si riferisce e sino a quando egli non
vi abbia provveduto - salvo tuttavia quanto è disposto all'art. 12
dello Statuto, ultimo capoverso, sulla perdita della qualità di Socio
dopo due anni di morosità continuata.Durante il periodo di morosità
decade il diritto al voto per il Socio moroso come pure ogni altro
diritto sociale (Servizio QSL, Assicurazione RCT, ed ogni altro
Servizio che fosse previsto per i Soci).I Soci che ricoprono cariche
elettive non potranno esercitarle se essi non risulteranno in regola
con la quota sociale.
12.4 - Le quote di Sezione di cui all'ultimo comma dell'
art. 5 dello Statuto (qui definite anche "quote di
ristorno"), stabilite negli stessi termini di tempo delle quote
sociali e conteggiate a tutto il 30 aprile, verranno inviate ai
Comitati Regionali entro il 30 giugno di ogni anno.Il residuo delle
quote di ristorno, per i versamenti pervenuti dopo il 30 aprile, sarà
saldato entro il 31 dicembre.
12.5 - Le quote di ristorno, attribuite ai Comitati
Regionali - così come previsto all'ultimo comma del citato art. 5
dello Statuto - perverranno esclusivamente ai Presidenti dei Comitati
stessi, i quali dovranno stornarle alle Sezioni, trattenendo la quota
parte di competenza del Comitato, nella misura prevista dal proprio
Regolamento.
12.6 - Gli aspiranti Soci, effettivi, juniores e familiari
possono iscriversi ad una qualsiasi delle Sezioni A.R.I. della Regione
in cui essi hanno l'abituale domicilio, salvo successivo trasferimento
ad altra Sezione, anche di Regione diversa, ove si verifichi un
mutamento del domicilio stesso.
12.7 - Non possono essere considerati facenti parte di una
determinata Sezione coloro che non sono Soci A.R.I., né possono
essere assolutamente ammesse "adesioni" a Sezioni da parte
di non iscritti all'A.R.I., né infine possono essere
"aggregati" o "patrocinati" dalla Sezione gruppi
di non Soci A.R.I.
12.8 - Ai fini del computo dei voti in Assemblea Generale,
ad ogni Regione verranno attribuiti tanti voti quanti sono i Soci
effettivi iscritti alle Sezioni del proprio territorio al 31 dicembre
dell'anno precedente.
12.9 - Fra i Soci effettivi, il Consiglio Direttivo può
prevedere la nomina di Soci Benemeriti, Soci Sostenitori e Soci
Collettivi, stabilendone i supplementi di quote e le modalità di
iscrizione.
13 - Recesso, Sanzioni, Morosità.
13.1 - E' incompatibile, per il Socio A.R.I., l'appartenenza
ad altre associazioni similari italiane che svolgano attività in
concorrenza od in contrasto con quelle dell'A.R.I. (1).
13.2 - La sospensione cautelativa dai diritti sociali, che
il Consiglio Direttivo può immediatamente deliberare - ai sensi
dell'art. 12, comma b dello Statuto - per gravi motivi, dura finché
persistono i motivi che l'hanno determinata.
13.3 - L'estinzione della morosità fa riacquistare i
diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno
che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire
all'interessato la permanenza nell'Associazione o non sia stata
pronunciata delibera di esclusione per qualsiasi motivo.
13.4 - Il versamento delle quote sociali arretrate
ristabilisce la continuità solo ai fini dell'anzianità di iscrizione
all'A.R.I.
13.5 - Il Socio decaduto può essere riammesso al Sodalizio
solo seguendo la procedura prevista all'art. 9 dello Statuto.
13.6 - Il Socio che non si attiene alle delibere del
Consiglio Direttivo, delle Sezioni, dei Comitati Regionali o delle
Assemblee è soggetto a sospensione. La sospensione viene comminata
dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Regionale, entro
quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.
Art. 14 - Probiviri
14.1 - Il Collegio dei Probiviri di cui agli artt. 44 e
seguenti dello Statuto è nominato dal Comitato Regionale competente
per territorio, che vi provvederà entro e non oltre 90 giorni dalla
richiesta. In caso di astensione o di ricusazione del Comitato
Regionale, il Consiglio Direttivo, esaminate le ragioni, provvede alla
nomina diretta del Collegio dei Probiviri, anche nell'ipotesi che
siano trascorsi i 90 giorni di cui al comma precedente. La competenza
per la nomina del Collegio Probivirale è del Consiglio Direttivo
quando ad essere coinvolto nel contenzioso sia un Comitato Regionale,
od un suo componente, oppure Sezioni o Soci di Regioni diverse.
Art. 15 - Sezioni
15.1 - La costituzione di Sezioni - di cui all'art. 50 e
segg. dello Statuto - deve scaturire da regolare e formale domanda di
costituzione, controfirmata in duplice originale dai Soci fondatori.
Una delle copie originali della domanda di costituzione deve essere
trasmessa al Comitato Regionale competente. La seconda copia originale
deve essere conservata agli atti della costituenda Sezione. Il
Comitato Regionale, verificata la regolarità formale della
costituzione, anche in conformità al proprio Regolamento,
particolarmente per quanto attiene alla effettiva appartenenza all'
A.R.I. dei firmatari, nel numero minimo previsto dal Regolamento
stesso, costituisce la Sezione ed invia copia sia della domanda che
della delibera alla Segreteria Generale dell'A.R.I. Il Consiglio
Direttivo, nella riunione successiva, ne prenderà atto, riconoscendo
come data di costituzione quella della delibera da parte del Comitato
Regionale.
15.2 - In caso di scioglimento di una Sezione, per qualsiasi
motivo esso sia avvenuto, sarà cura del Comitato Regionale segnalare
alla Segreteria Generale il testo della delibera con le relative
motivazioni. Il Comitato Regionale curerà inoltre la segnalazione
alla Segreteria Generale a quale altra Sezione della Regione avrà
aderito ognuno dei Soci della Sezione disciolta. Il Comitato Regionale
competente curerà il trasferimento del patrimonio della Sezione
disciolta.
15.3 - Il trasferimento di un Socio da una Sezione ad altra
deve avvenire con le modalità che seguono.
a) il Socio deve inoltrare richiesta alla Sezione a cui intende
trasferirsi e, per conoscenza, alla Sezione da cui egli si
trasferisce;
b) la Sezione prescelta appone il proprio benestare ed invia copia
alla Segreteria Generale dell'A.R.I., al Comitato Regionale ed alla
Sezione di provenienza del Socio;
c) il trasferimento può avvenire soltanto tra il 31 ottobre ed il
31 dicembre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo;
d) eventuali trasferimenti fuori dal periodo suddetto hanno effetto
immediato solo in caso di cambio di domicilio;
e) la Sezione alla quale il Socio rivolge richiesta di appartenenza
deve darne risposta entro 30 giorni;
f) se la Sezione esprime parere negativo, deve fornirne motivazioni
al Comitato Regionale, il quale deciderà in maniera inappellabile
entro 60 giorni.
Art. 16 - Comitati Regionali
16.1 - Due o più Regioni possono costituirsi in un unico
Comitato Regionale.
In questo caso nelle Assemblee Generali dell'A.R.I. questo avrà
un'unica rappresentanza (due delegati) che godrà di tanti voti quanti
sono i Soci effettivi rappresentati.
16.2 - E' compito dei Comitati Regionali regolamentare,
promuovere e coordinare le attività delle Sezioni della Regione, così
come previsto agli artt. 50 e seguenti dello Statuto.Compito
istituzionale dei Comitati Regionali è quello di realizzare in scala
regionale le finalità previste dall'art. 3 dello Statuto, di attuare
il contenuto delle disposizioni e delle delibere dell'Assemblea
Generale e del Consiglio Direttivo dell'A.R.I.
Art. 17 - Assemblea Generale
17.1 - L'Assemblea Generale - sia essa Ordinaria che
Straordinaria ai sensi dell'art. 20 dello Statuto - è composta da non
più di due Delegati per ogni Regione (secondo l'ordinamento
amministrativo dello Stato), nominati come previsto dai rispettivi
Regolamenti regionali.I Delegati votano secondo quanto disposto dagli
articoli 40 e 53 dello Statuto.
17.2 - La comunicazione di nomina dei Delegati (art. 53
dello Statuto) deve pervenire alla Segreteria Generale sotto forma di
estratto verbale della nomina stessa da parte dei Comitati Regionali
competenti.Ogni Delegazione partecipante ai lavori dell'Assemblea
Generale deve, comunque, presentarsi in Assemblea munita di copia
conforme del suddetto documento, onde consentire la verifica dei
poteri.
17.3 - A cura dei rispettivi Comitati Regionali, i Delegati
all'Assemblea Generale devono essere sufficientemente documentati
sugli argomenti che figurano all'Ordine del Giorno dell'Assemblea
stessa.
17.4 - Ai Comitati Regionali devono essere inviati, nei
termini di cui agli artt. 18.6 e 26.3, gli atti dovuti da parte della
Segreteria Generale, al fine di poterne discutere in sede regionale
(articolo così modificato dall'A.G. 11/6/89).
17.5 - Per il rimborso delle spese che l'espletamento di
tale incarico comporta si fa riferimento a quanto previsto dall'art.
31 dello Statuto.
Art. 18 - Convocazione e voto in Assemblea
18.1 - Nelle Assemblee Generali, pur potendo disporre di due
delegati, le Regioni esprimono un unico voto come Regione e tanti voti
quanti sono i Soci effettivi rappresentati, così come previsto dallo
Statuto agli artt. 40, ultimo comma, e 53. Nel caso che i due delegati
non si trovassero concordi sul voto da esprimere, la Regione
rappresentata si intenderà assente dalla votazione, con relativa
modifica del quorum.
18.2 - La convocazione di Assemblea Generale Straordinaria
di cui all'art. 20 dello Statuto è fatta dal Consiglio Direttivo,
verificata la regolarità formale della richiesta, per una data che
non deve eccedere i 90 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
18.3 - Nella scelta della località in cui l'Assemblea
Generale avrà luogo (art. 21 dello Statuto), il Consiglio Direttivo
avrà riguardo di favorire la partecipazione di tutte le Regioni.
18.4 - L'Assemblea Generale, in seconda convocazione, non può
aver luogo che in data successiva e comunque non prima che sia
trascorsa un'ora dalla prima convocazione.
18.5 - E' cura della Segreteria Generale, studiati i tempi
tecnici necessari, reperire nella località deliberata dal Consiglio
Direttivo (art. 21 dello Statuto), una sede in cui poter svolgere
l'Assemblea, determinando altresì le date e gli orari di
convocazione.
18.6 - L'avviso di convocazione per l'Assemblea Generale,
che la Segreteria Generale deve inviare per lettera raccomandata ai
Presidenti di tutti i Comitati Regionali almeno 40 giorni prima (1)
della data in cui essa avrà luogo, deve contenere chiaramente le
indicazioni della località, l'indirizzo della sede, la data e l'ora
della prima e della seconda convocazione nonché l'Ordine del Giorno
degli argomenti da trattare e la documentazione relativa agli stessi.
18.7 - I Comitati Regionali che desiderano proporre
argomenti da discutere in Assemblea devono far pervenire alla
Segreteria Generale il testo delle proposte stesse e la relativa
documentazione. Il termine utile, di cui al secondo comma dell'art. 22
dello Statuto, è fissato nel 28 febbraio di ogni anno per l'Assemblea
Generale Ordinaria (art. 19 dello Statuto).Se l'Assemblea Generale è
straordinaria, detto termine è di sessanta giorni dalla data fissata
per la prima convocazione.Gli argomenti proposti dai Comitati
Regionali possono essere raggruppati in un unico punto, ma non devono
essere censurati o cassati dalla Segreteria Generale o dal Consiglio
Direttivo.
18.8 - Alle Assemblee Generali possono assistere tutti i
Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale, senza
tuttavia che essi abbiano diritto alla parola.Non è ammessa invece la
presenza di non Soci, salvo che questi non siano stati invitati ad
intervenire dal Consiglio Direttivo.
18.9 - Il Segretario Generale, che funge da segretario
dell'Assemblea Generale (art. 39 dello Statuto), può farsi assistere
dal Segretario Amministrativo o da un Socio di propria fiducia, per
l'approntamento delle minute che dovranno servire alla redazione, a
cura del Segretario Generale o del Vice Segretario Generale, del
verbale ufficiale dell'Assemblea stessa. Il Segretario Generale può
avvalersi di registrazioni o di qualsiasi mezzo tecnico atto ad
ottenere una relazione più fedele possibile ai lavori.
18.10 - La diffusione parziale o totale del contenuto delle
riunioni assembleari - al di fuori dall'ambito associativo - può
costituire motivo di sanzioni disciplinari qualora la diffusione
stessa possa arrecare danno anche solo all'immagine dell'Associazione
verso l'esterno.
18.11 - I voti rappresentati dagli astenuti concorrono nel
computo ai fini del quorum per la determinazione della maggioranza.
18.12 - Una proposta che, messa ai voti, non ottenga la
maggioranza richiesta dall'art. 40 dello Statuto, deve essere
considerata respinta dall'Assemblea.La chiamata per votazione avverrà
per ordine alfabetico di Regione, alternativamente discendente ed
ascendente.La documentazione relativa ai punti iscritti all'ordine del
giorno dovrà rimanere a disposizione dei delegati durante i lavori
assembleari.
Art. 19 - Consiglio Direttivo
19.1 - Su richiesta motivata di uno o più Consiglieri, può
essere pubblicato sull'Organo Ufficiale, oltre alle deliberazioni,
anche il verbale sommario delle adunanze del Consiglio Direttivo (art.
26, quarto comma dello Statuto), comprese eventuali specifiche
dichiarazioni dei suoi componenti.
19.2 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo può assistere
il Segretario Amministrativo, quale organo di supporto tecnico.
19.3 - Il Consiglio Direttivo può invitare di volta in
volta alle proprie riunioni Presidenti dei Comitati Regionali.
19.4 - Il Consiglio Direttivo, solo se particolari motivi
tecnici od organizzativi lo richiedono, può invitare alle proprie
riunioni Soci od esperti di taluni settori di attività; in nessun
altro caso è consentita la presenza di persone che non siano state
invitate dallo stesso.
Art. 20 - Sostituzione di Consiglieri
20.1 - Il Consiglio Direttivo deve, nel più breve tempo
possibile e comunque non oltre quattro mesi dall'avvenuta vacanza di
uno o più posti nel Consiglio Direttivo stesso, provvedere alla
sostituzione ricorrendo all'istituto della cooptazione od indicendo
nuove elezioni parziali.
20.2 - La facoltà di cooptazione è limitata ad un massimo
di due Consiglieri (art. 27, comma secondo dello Statuto), tuttavia
qualora dovesse rendersi vacante anche il posto di uno dei due
Consiglieri cooptati, è possibile procedere ad una nuova cooptazione.
Art. 21 - Spese e Rimborsi
21.1 - Il Consiglio Direttivo delibera sul rimborso delle
spese vive sostenute dai propri componenti e dal Collegio Sindacale
per l'espletamento del loro mandato.
21.2 - Il Consiglio Direttivo può prevedere, volta per
volta, il rimborso parziale o totale delle spese vive sostenute dai
Presidenti dei Comitati Regionali eventualmente invitati dal Consiglio
Direttivo.
Art. 22 - Presidente Onorario
22.1 - L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio
Direttivo, accompagnata da una esplicita relazione, può deliberare la
nomina di un Presidente Onorario per particolari meriti acquisiti nel
campo tecnico od associativo.
Art. 23 - Sindaci supplenti
23.1 - I Sindaci supplenti non incorrono nei casi di
incompatibilità di cui all'art. 29 dello Statuto, ma detta
incompatibilità diviene operativa nel caso di subentro in seno al
Collegio Sindacale come Sindaci effettivi.
Art. 24 - Referendum
24.1 - Gli argomenti di vitale importanza da sottoporre a
Referendum (ai sensi dell'art. 33 dello Statuto) sono dichiarati tali
da decisione del Collegio Sindacale.Le norme che regolano il
Referendum saranno emanate da apposito regolamento.
Art. 25 - Rendite di immobili - Destinazione
25.1 - I proventi di eventuali beni immobili, di proprietà
dell'A.R.I., saranno impiegati per i fini previsti dall'Art. 3, comma
3 dello Statuto, con la istituzione di Borse di Studio o di premi per
attività di ricerca o studio nel campo delle telecomunicazioni.
Art. 26 - Bilanci
26.1 - L'ipotesi di bilancio preventivo, redatta a cura
della Segreteria Generale, viene predisposta entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, sulla scorta di una prima proiezione di chiusura
del bilancio e sulle indicazioni del Consiglio Direttivo.Il bilancio
preventivo sarà pubblicato dopo l'approvazione dell'Assemblea
Generale.
26.2 - Entro il 28 febbraio, di norma, la Segreteria
Generale deve sottoporre per l'approvazione da parte del Consiglio
Direttivo il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché
l'eventuale modifica dell'ipotesi del bilancio preventivo, sulla
scorta dei dati certi di chiusura del consuntivo stesso.
26.3 - La prima convocazione dell'Assemblea Generale sarà
fissata per una data compresa tra il 40.mo ed il 60.mo giorno
dall'approvazione delle ipotesi di bilancio da parte del Consiglio
Direttivo.
26.4 - La relazione sull'andamento economico dell'anno
precedente, con riferimento al bilancio dell'esercizio, viene redatta
dalla Segreteria Generale per essere successivamente sottoposta al
Consiglio Direttivo per l'approvazione.
26.5 - Analoga relazione, ma inerente l'attività svolta
dall'Associazione durante l'anno trascorso, è predisposta dal
Presidente e, come quella di cui al precedente comma, deve essere
sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.
26.6 - Entro dieci giorni dall'approvazione, tutta la
documentazione relativa ai bilanci e le relative relazioni da
sottoporre all'Assemblea Generale è inviata ai Sindaci ed ai singoli
Consiglieri.
26.7 - La Segreteria Generale predisporrà tutta la
documentazione contabile per la verifica da parte del Collegio
Sindacale che, entro il sedicesimo giorno dalla data fissata per la
prima convocazione dell'Assemblea Generale, depositerà in Segreteria
Generale la propria relazione.
26.8 - La documentazione contabile di cui al precedente
comma rimarrà a disposizione di tutti i Soci per i quindici giorni
che precedono l'Assemblea Generale. Trascorso questo periodo, non è
più consentito ad alcuno di accedere a tale documentazione se non su
esplicita autorizzazione scritta del Collegio Sindacale e previo
preavviso alla Segreteria Generale.
Art. 27 - Disposizioni finali
27.1 - I Regolamenti dei Comitati Regionali, delle Sezioni,
dell'ARI Radio Club e dell'ARI Radio Comunicazioni di Emergenza
debbono adeguarsi al presente Regolamento (2)..
27.2 - Le norme del presente Regolamento entrano in vigore
il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte
dell'Assemblea Generale Straordinaria. Dette norme possono essere
modificate solo da una successiva decisione dell'Assemblea Generale.
(1) Così modificato dall'Assemblea Generale del 11 giugno
1989
(2) Così modificato dall'Assemblea Generale del 22 maggio
1993