Premessa
L'Associazione
Radiotecnica ltaliana-A.R.I., sorta il 1
gennaio 1927 dalla fusione
dell'Associazione Dilettanti
Radiotecnici Italiani e del Radio Club
Nazionale Italiano, acquista la
denominazione di Associazione
Radioamatori Italiani - A.R.I. (art. 1
dello Statuto Sociale).
Con D.P.R. 10/1/1958, n. 368, è eretta
in Ente Morale.
L'attuale Statuto è approvato con D.P.R.
24/11/1977, n. 1105 ed il suo
regolamento di attuazione è approvato
dalla Assemblea Generale del 28 maggio
1988, con successive modificazioni. Gli
scopi dell'A.R.I. sono quelli
contemplati nell'art. 3 e, nella materia
specifica, nell'art. 7.1 del Regolamento
di Attuazione.
L'A.R.l. ha da sempre, spontaneamente e
volontariamente, svolto attività di
Protezione Civile, limitata ai casi di
calamità, in alternativa ai mezzi di
comunicazione istituzionali dello Stato
ed a supporto degli stessi.
La utilizzazione dei radioamatori, in
caso di catastrofi naturali, è
codificata nella risoluzione n. 640
della Conferenza Amministrativa Mondiale
delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre
1979, i cui atti finali sono stati resi
esecutivi in Italia, con D.P.R. 27
luglio 1981, n. 740.
La normativa italiana è contenuta
nell'art. 11 del D.P.R. 5/8/1966, n.
1214 (regolamento radiantistico
nazionale), titolato "Collaborazione dei
radioamatori ad operazioni di soccorso."
Più incisivo è il contenuto del Decreto
Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d.
Decreto Togni), che detta norme sui
servizi di telecomunicazioni
d'emergenza.
Come dianzi detto, da sempre, in caso di
calamità ed in alternativa ai normali
mezzi di comunicazione ed a supporto
degli stessi, i radioamatori hanno
svolto attività di Protezione Civile.
Proprio la molteplicità degli
interventi, in svariate occasioni,
spinse l'A.R.I. a dotarsi di una
organizzazione interna, realizzata circa
trenta anni fa, che assunse la
denominazione di C.E.R. (Corpo Emergenza
Radioamatori).
Tale organizzazione fu modificata, nel
nome e nella struttura, nel corso
dell'Assemblea Generale del 22/5/'93,
conferendo alla stessa una operatività a
livello regionale, con coordinamento a
livello nazionale.
Da tale data (22/5/'93), la
Organizzazione di Protezione Civile, in
ambito A.R.I., ha assunto la
denominazione di "A.R.I.-Radiocomunicazioni
di Emergenza (A.R.I.-R.E.)".
L'A.R.I. è strutturata, sul territorio
nazionale, in 19 Comitati Regionali e,
allo stato, in 281 Sezioni.
La esigenza di adattarsi a quanto
richiesto dalla normativa vigente (Legge
266/'91), impone oggi, all'A.R.I., di
darsi un regolamento più specifico e
determinato.
Esigenza a cui ha provveduto l'Assemblea
Generale Straordinaria
dell'Associazione, che ha avuto luogo in
Bari, il 9/11/1996.
Art. 1 - Funzione della
Organizzazione A.R.I.-R.E
La organizzazione A.R.I.-R.E. ha come
funzione lo svolgimento, da parte dei
propri aderenti, di attività di
Protezione Civile, spontanea e gratuita,
a favore delle popolazioni colpite da
calamità, per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, e su
richiesta delle Autorità preposte.
Il settore di intervento è quello delle
radiocomunicazioni alternative, teso a
garantire i collegamenti necessari e
richiesti dalle Pubbliche Autorità.
Tale struttura non ha fini di lucro,
neppure indiretto, ed opera per
esclusivi fini di solidarietà.
Art. 2 - Gratuità delle prestazioni
L'attività di radioamatore, operante
per le A.R.I.-R.E., non può essere
retribuita in alcun modo, neppure dai
beneficiari.
Agli operatori spetta esclusivamente il
rimborso delle spese sostenute per
l'attività prestata, nei limiti e con le
modalità stabilite dalle vigenti
disposizioni.
La qualità di appartenente alle
A.R.I.-R.E. è incompatibile con la
iscrizione in qualsiasi altra
organizzazione di Protezione Civile, in
particolar modo se connessa alle
radiocomunicazioni, e che, comunque, in
caso di emergenza, possa impegnare il
soggetto.
Art. 3 - Organi delle A.R.I.-R.E.
Sono Organi delle A.R.I.-R.E.:
- le Assemblee di base;
- il Consiglio Direttivo nazionale;
- i Consigli Direttivi regionali;
- i Consigli Direttivi sezionali;
- i Collegi Sindacali.
Art. 4 - Assemblee di base
Costituiscono l'Assemblea di base
tutti gli aderenti alle rispettive
Sezioni.
L'Assemblea di base si riunisce una
volta l'anno, in occasione della
Assemblea Generale di Sezione, nonché
tutte le volte che sia necessario, su
convocazione del Presidente, che la
presiede; in assenza del Presidente,
sarà presieduta dal Vice Presidente.
L'Assemblea di base:
- elegge il Consiglio Direttivo di
Sezione;
- approva il bilancio preventivo ed il
conto consutivo delle A.R.I.-R.E., che
saranno inglobati in quelli di Sezione;
- approva il programma di attività della
sezione, compreso quello relativo alle
A.R.I.-R.E.;
- discute i problemi ad essa sottoposti
dal Consiglio Direttivo di Sezione,
adottando i conseguenti provvedimenti.
Art. 5 - Consiglio Direttivo di
Sezione
Il Consiglio Direttivo di Sezione è
composto da tanti componenti, quanti
sono quelli previsti nel relativo
regolamento sezionale.
Il Consiglio Direttivo di Sezione:
- elegge, nel proprio seno, le cariche
previste dai rispettivi regolamenti;
- predispone e sottopone
all'approvazione dell'assemblea di base
il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo, nonché il programma di
attività;
- convoca l'Assemblea di base
ogniqualvolta lo ritenga;
- adotta ogni provvedimento diretto al
funzionamento della Organizzazione;
- stipula con Comuni, Province ed altri
Enti locali le convenzioni di cui
all'art. 7 della Legge 11/8/1991,n.266.
Il Presidente è il responsabile del
settore A.R.I.-R.E.; può, peraltro,
delegare tale funzione ad altro
Consigliere.
Il Presidente, ed in caso di assenza o
impedimento, il Vice Presidente:
- è il rappresentante legale della
Organizzazione e come tale sottoscrive
tutti gli atti;
- convoca il Consiglio Direttivo di
Sezione;
- adotta i provvedimenti nella materia
specifica delle A.R.I.-R.E.
Art. 6 - Comitati Regionali
Il Comitato Regionale è formato da
tanti componenti, per ciascuna delle
Sezioni comprese nel territorio
regionale, eletti dalle rispettive
Assemblee di base, in funzione di quanto
previsto nei singoli regolamenti
regionali.
Il Comitato Regionale elegge nel suo
seno il Presidente ed il Vice
Presidente. Il Presidente, per il
settore Protezione Civile, potrà
delegare altro Consigliere.
Il Comitato Regionale:
- determina le linee programmatiche
dell'attività nell'ambito regionale;
- vigila sul regolare funzionamento
delle strutture sezionali, riferendo
annualmente al Consiglio Direttivo
nazionale;
- approva il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo;
- adotta ogni provvedimento necessario
al suo funzionamento;
- stipula con le Regioni, gli Enti
regionali ed infraregionali le
convenzioni di cui all'art. 7 della
Legge 11/8/1991, n. 266.
Il Presidente, o in sua assenza o
impedimento, il Vice Presidente:
- è il rappresentante legale della
Organizzazione e come tale sottoscrive
tutti gli atti;
- convoca l'Assemblea del Comitato
Regionale;
- adotta i provvedimenti nella materia
specifica delle A.R.I.-R.E.
Art. 7 - Consiglio Direttivo
Nazionale
Il Consiglio Direttivo nazionale è
composto da nove membri, di cui otto
eletti per referendum (artt. 33 e segg.
dello Statuto Sociale) tra i Soci
Effettivi in regola con il pagamento
della quota ed uno nominato dal
Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni.
Quest'ultimo membro è esonerato da ogni
eventuale obbligo di cauzione e non
impegna la responsabilità dello Stato
nei confronti di chicchessia.
Il Consiglio Direttivo, a sua volta,
elegge tra i propri membri un
Presidente, due Vice Presidenti, un
Segretario Generale, un Vice Segretario
Generale ed un Cassiere.
I componenti dei Consiglio Direttivo non
possono ricoprire alcuna carica nella
organizzazione periferica
dell'Associazione (art. 24 dello Statuto
A.R.I.).
Il Presidente potrà delegare altro
Consigliere per le A.R.I.-R.E.
Il Consiglio Direttivo nazionale:
- determina le linee programmatiche
nell'ambito nazionale;
- vigila sul regolare funzionamento
delle strutture regionali;
- la Assemblea Generale ne approva il
bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo;
- adotta ogni provvedimento necessario
al suo funzionamento;
- intrattiene i rapporti con le
Istituzioni pubbliche e private, a
carattere nazionale, avvalendosi, ove
occorra, dell'ausilio di esperti;
- stipula con le suddette Istituzioni
eventuali convenzioni di cui all'art. 7
della Legge 11/8/'91, n. 266.
Art. 8 - Collegio Sindacale
Il Consiglio Direttivo nazionale, i
Comitati Regionali e le Sezioni sono
forniti di Collegi Sindacali, eletti
come da Statuto e relativi Regolamenti
sezionali e regionali.
Art. 9 - Organizzazione territoriale
Le A.R.I.-R.E. sono strutturate in
ambito sezionale, operanti, di norma, in
circoscrizioni coincidenti con le
circoscrizioni provinciali. Le
organizzazioni di base sono costituite
dagli aderenti operanti nel territorio
delle singole Sezioni.
Art. 10 - Aderenti alla
Organizzazione
La qualifica di aderente alle
A.R.I.-R.E. può essere riconosciuta solo
ai Soci dell'A.R.I., in possesso di
licenza di radioamatore, che abbiano
raggiunto la maggiore età, che ne
facciano richiesta e che diano la
disponibilità personale di intervento,
in caso di necessità.
La qualifica di aderente ausiliario alle
A.R.I.-R.E. può essere riconosciuta ai
Soci dell'A.R.I., anche non in possesso
di licenza di radioamatore ed ai Soci
dell'A.R.I. Radio Club, che dimostrino
di avere attitudine ad assolvere compiti
ausiliari nel servizio di Emergenza, che
abbiano raggiunto la maggiore età e che
ne facciano domanda.
Non saranno prese in considerazione le
domande di coloro che, a causa della
loro attività lavorativa, siano tenuti a
dare la loro disponibilità nell'ambito
dell'attività svolta.
Non saranno, altresì, prese in
considerazione le domande di coloro che,
per appartenenza ad altre Associazioni,
si trovino nelle condizioni di dover
dare, in caso di emergenza, la propria
disponibilità ad entrambe le strutture.
Le domande di ammissione alle
A.R.I.-R.E. devono essere presentate al
Presidente dei Consiglio Direttivo di
Sezione o al Consigliere Delegato.
Nel caso di non accettazione della
domanda, la stessa dovrà essere discussa
in Consiglio Direttivo; e, se ancora
respinta, dovrà essere motivata.
L'appartenenza alle A.R.I.-R.E. si perde
per:
a) recesso dall'A.R.I. o dall'A.R.I.
Radio Club o dalle stesse A.R.I.-R.E.
b) esclusione.
Tale ultimo provvedimento viene proposto
dal Presidente di Sezione (o Consigliere
Delegato) al Consiglio Direttivo, che
decide a maggioranza.
A titolo puramente esemplificativo, si
indica alcuni motivi di esclusione:
1) comprovato impedimento ad assolvere i
compiti del servizio;
2) prolungata assenza ingiustificato
dalle attività delle A.R.I.-R.E.;
3) l'aver commesso atti incompatibili
con i fini istituzionali della
Organizzazione delle A.R.I.-R.E.
Contro i provvedimenti del Consiglio
Direttivo di Sezione è ammesso ricorso
al Comitato Regionale competente, che
decide motivatamente, in ultima istanza,
sentito il Consiglio Direttivo della
Sezione interessata.
Ad ogni nuovo iscritto dovrà essere
consegnata copia del presente
regolamento.
Art. 11 - Gratuità delle cariche
associative
Le cariche associative delle
A.R.I.-R.E. hanno carattere gratuito; ai
titolari può essere concesso soltanto il
rimborso delle spese vive documentate,
sostenute per compiti istituzionali.
Art. 12 - Bilancio
Il bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo dell'Organizzazione
A.R.I.-R.E., alla cui formazione sono
tenuti il Consiglio Direttivo nazionale
e le strutture periferiche, ciascuna
secondo la propria competenza, è
formulato in maniera da essere inglobato
e ricompreso nei bilanci di Sezione, dei
Comitati Regionali e del Consiglio
Direttivo nazionale, per l'Associazione.
In ogni caso, nel bilancio, devono
essere indicati i beni mobili ed
immobili posseduti, le apparecchiature
ed attrezzature, nonché i contributi e
lasciti eventualmente ricevuti.
Il bilancio dell'Associazione è
approvato dall'Assemblea Generale
ordinaria, a norma dell'art.23, comma a)
b) e c) dello Statuto Sociale; quelli
regionali, dalle Assemblee Generali
regionali; e quelli sezionali, dalle
Assemblee di base, secondo i rispettivi
regolamenti.
Il bilancio è approvato con la
maggioranza dei voti validi, con
votazione palese, unitamente al
programma annuale di attività.
Art. 13 - Risorse economiche
L'Organizzazione A.R.I.-R.E. trae le
risorse economiche necessarie al suo
funzionamento ed allo svolgimento della
propria attività da:
- poste inserite nel bilancio
(nazionale, regionale e sezionale);
- contributi dello Stato, di Enti o
Istituzioni Pubbliche;
- contributi di Organismi
internazionali;
- rimborsi derivanti da Convenzioni.
Art. 14 - Assemblee nazionali,
regionali e sezionali
Il Consiglio Direttivo nazionale, i
Comitati Regionali e le Sezioni possono
indire, rispettivamente, Assemblee
nazionali, regionali e sezionali di
tutti gli aderenti, per lo studio e la
programmazione della attività di
Protezione Civile.
Le decisioni delle Assemblee sono
vincolanti per chi le ha convocate.
Art. 15 - Durata in carica degli
Organismi
I componenti del Consiglio Direttivo
nazionale durano in carica tre anni e
possono essere rieletti (art. 27 dello
Statuto Sociale).
I componenti dei Consigli Direttivi
regionali e sezionali durano in carica
per la durata prevista dai rispettivi
Regolamenti.
Norma transitoria
Sino alla completa attuazione del
presente Regolamento e fino
all'aggiornamento delle strutture
operative, tutte le funzioni vengono
esercitate dagli attuali Consigli
Direttivi, a qualsiasi livello.
Approvato dalla Assemblea
Straordinaria di Bari del 9 novembre
1996 e ratificato (previe opportune
correzioni suggerite dall'Assemblea
stessa) dal Consiglio Direttivo
nazionale. Pubblicato su Radio Rivista
3-97, Organo Ufficiale della
Associazione. |