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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre
2001, n.447 Regolamento
recante disposizioni in materia di licenze individuali
e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso
privato. GU n. 300 del 28-12-2001- Suppl. Ordinario n.282 testo in
vigore dal 1-1-2002 IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto
l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214,
recante norme sulle concessioni di impianto e di esercizio
distazioni di radioamatore; Visto
il testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed
integrazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita'
per le garanzie nelle
comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo; Visto l'articolo
20, commi 5 e 6, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, recante misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo Emana il
seguente regolamento: Art.
1. - Definizioni 1.
Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per: a)
"servizio di telecomunicazioni",
un servizio la cui fornitura
consiste, in tutto
o in parte, nella
trasmissione e nell'instradamento di segnali
su reti di telecomunicazioni, ivi compreso
qualunque servizio interattivo
anche se relativo a prodotti audiovisivi,
esclusa la diffusione circolare
dei programmi radiofonici e televisivi; b)
"servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio
di telecomunicazioni svolto nell'interesse proprio dal
titolare o dai contitolari di una licenza
individuale o di una
autorizzazione generale; c) "licenza individuale", un
provvedimento rilasciato
dal Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento
di una attivita' di telecomunicazioni ad uso privato; d)
"autorizzazione generale",
un'autorizzazione a svolgere un'attivita' di
telecomunicazioni ad uso privato
che si consegue: 1)
sulla base dell'istituto del silenzio-assenso
dopo un predeterminato periodo di
tempo dalla produzione di
apposita dichiarazione; 2)
contestualmente alla produzione
della dichiarazione da parte del soggetto interessato; e)
"libero uso", la
facolta' di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature
terminali di telecomunicazioni senza necessita' di licenza o
di autorizzazione. Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Note
alle premesse: -
L'art. 87, comma quinto,
della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti. -
Il decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1966, n. 1214, reca: "Nuove norme
sulle concessioni di impianto e di
esercizio di stazioni di radioamatori". -
Il decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, reca: "Approvazione del testo
unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni". -
La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". -
Il testo dell'art. 20, commi 5 e 6, della
legge 23 dicembre
1998, n. 448, recante: "Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo" e'
il seguente: "5. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, sono
disciplinati i servizi di telecomunicazioni
ad uso privato attraverso
l'introduzione degli istituti della
licenza individuale, della
autorizzazione generale e della
dichiarazione. 6.
Con decreto del Ministro delle comunicazioni
sono fissati i contributi inerenti
alle attivita'
di telecomunicazioni ad uso privato sulla base
dei criteri stabiliti nei
commi 20 e 21 dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in
misura comunque non inferiore a quella dovuta per il
1998, aumentata di
una percentuale pari al tasso di inflazione
programmato". -
La legge 26 gennaio 1999, n. 26, reca: "Ratifica
ed esecuzione degli
atti finali, con allegati adottati dalla
Conferenza dei
plenipotenziari dell'Unione internazionale
delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre
1994". -
L'art. 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n.
50, recante: "Delegificazione e testi unici di
norme concernenti procedimenti amministrativi - legge
di semplificazione 1998",
e' il seguente: "2.
Dopo l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di
delegificazione possono disciplinare anche i
procedimenti amministrativi che
prevedono obblighi la cui
violazione costituisce
illecito amministrativo e
possono, in tale caso, alternativamente: a)
eliminare o modificare detti obblighi,
ritenuti superflui o inadeguati
alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta
l'abrogazione della corrispondente
sanzione amministrativa; b)
riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative
previste dalle norme legislative si applicano
alle violazioni delle corrispondenti
norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.
". -
Il testo degli articoli 32-bis e 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, come
introdotti dall'art. 6 del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317, e' il
seguente: "Art. 32-bis (Istituzione
del Ministero
e attribuzioni). -
1. E istituito il
Ministero delle comunicazioni". 2.
Al Ministero sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato
in materia di
poste, telecomunicazioni, reti
multimediali, informatica,
telematica, radiodiffusione sonora e televisiva,
tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni,
ferme restando le competenze
in materia di stampa ed editoria del
Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Restano ferme
le competenze dell'Autorita
per le garanzie
nelle comunicazioni". "Art.
32-ter (Aree funzionali). - 1. Il
Ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali: a)
comunicazioni e tecnologie
dell'informazione: politiche nel settore delle
comunicazioni, adeguamento
periodico del servizio universale delle
telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze
e relativo coordinamento
internazionale, radiodiffusione
sonora e -
Il comma 2 dell'art. 17 della legge n.
400/1998 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del
Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sentito
il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti
per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinino le norme
generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione
delle norme vigenti,
con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari. -
Il testo dell'art. 20, comma
4, della legge
23 dicembre 1998, n.
448, recante: "Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo" e'
il seguente: "4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, sono
abrogati e sono annullati
eventuali effetti intervenuti in
attuazione delle disposizioni
predette. 5.
Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, sono
disciplinati i servizi di telecomunicazioni
ad uso privato attraverso
l'introduzione degli istituti della
licenza individuale, della
autorizzazione generale e della
dichiarazione". Art.
2. - Scopo ed ambito di applicazione 1.
Il presente capo: a)
individua i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni
ad uso privato da assoggettare a
licenza individuale o ad autorizzazione generale;
indica altresi' le apparecchiature
terminali ed i dispositivi di libero uso; b)
fissa le condizioni per le licenze
individuali e per le autorizzazioni generali ai fini
dell'installazione di impianti e dell'esercizio di servizi di
telecomunicazioni; c)
fissa le condizioni
per l'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni ad uso privato gia' rilasciate alle
disposizioni di cui alla lettera
b).
1. Restano in
vigore le disposizioni dettate dagli articoli 184, commi
primo, quarto e quinto, e 316 del
codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156. Note
all'art. 3: -
Il testo degli articoli 184, commi primo, quarto
e quinto e 316
del codice postale e delle telecomunicazioni
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156 recante: "Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni" e' il
seguente: "Art. 184 (Impianti di
telecomunicazioni delle
amministrazioni dello Stato e di
esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose). -
Le amministrazioni dello
Stato possono
provvedere, nell'interesse esclusivo dei
propri servizi,
alla costruzione ed
all'esercizio di impianti
di telecomunicazioni, previo consenso dell'amministrazione, alla quale spetta anche di
autorizzare il collegamento di tali
impianti alla rete urbana od a quella
interurbana, alle condizioni
stabilite nel regolamento. (Omissis). Il
consenso dell'amministrazione non e' richiesto per le necessita'
di ordine militare, salvo nei
casi di interconnessione con altre reti. a' necessario,
comunque, il coordinamento
tecnico con la stessa amministrazione.
La norma di cui al precedente comma si applica
anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano
fa parte, nonche' ai Paesi membri degli stessi organismi,
nei limiti in cui un accordo di Governo
abbia previsto la possibilita'
di eseguire ed esercitare nel
territorio italiano impianti
di telecomunicazioni". "Art.
316 (Stazioni ad uso delle amministrazioni
dello Stato). -
Per l'impianto e l'esercizio
di stazioni radioelettriche da parte delle amministrazioni
dello Stato il
consenso di cui all'art. 184 e'
subordinato alla accettazione delle caratteristiche
tecniche stabilite per l'impianto e
delle modalita' di svolgimento del
traffico.". Sezione
2 Categorie
di attivita' di telecomunicazioni ad uso privato Art.
4 - Licenza individuale
1. Una licenza individuale e' necessaria
nel caso di installazione di una o piu' stazioni
radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di Terra e
via satellite richiedenti
un'assegnazione di frequenza, con particolare
riferimento a:
a) sistemi: fissi, mobili
terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
b) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
c) sistemi di ricerca spaziale;
d) sistemi di esplorazione della Terra;
e) sistemi di operazioni spaziali;
f) sistemi di frequenze campioni e segnali
orari;
g) sistemi di ausilio alla meteorologia;
h) sistemi di radioastronomia. Art. 5. - Autorizzazione generale
1. Un'autorizzazione generale e' necessaria
nel caso di: a)
installazione o esercizio di una
rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad
onde convogliate e con sistemi ottici,
ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera
a); b)
installazione o esercizio di sistemi
che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo: 1)
senza protezione da disturbi tra
utenti delle stesse bande e con protezione da
interferenze provocate da stazioni di
altri servizi, compatibilmente con gli statuti
dei servizi previsti dal piano
nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal regolamento delle
radiocomunicazioni; in particolare
appartengono a tale categoria le stazioni
di radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di
cui all'articolo 41, comma 1; 2)
senza alcuna
protezione, mediante dispositivi di debole potenza, compresi
quelli rispondenti alla
raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03. In particolare l'autorizzazione
e' richiesta nel caso: 2.1)
di installazione o esercizio di
reti locali a tecnologia DECT o
UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera
a); 2.2)
di installazione o esercizio
di reti locali radiolan e hiperlan, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1,
lettera b); 2.3)
di installazione o
esercizio di apparecchiature in
ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli
addetti alla sicurezza ed al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai
trasporti a fune, al controllo delle foreste,
alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza
notturna; 2.4)
di installazione o
esercizio di apparecchiature in
ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane
ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di
radiodiffusione; 2.5)
di installazione o esercizio di apparecchiature
per collegamenti riguardanti la sicurezza della
vita umana in mare, o comunque
l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e
stazioni collocate presso
sedi di organizzazioni nautiche
nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa
nave; 2.6)
di installazione o
esercizio di apparecchiature in
ausilio alle attivita' sportive ed agonistiche; 2.7)
di installazione o esercizio
di apparecchi per ricerca persone; 2.8)
di installazione o esercizio di
apparecchiature in ausilio
alle attivita' professionali
sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse
collegate; 2.9)
di installazione o
esercizio di apparecchiature per
comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da
quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8), comprese le comunicazioni
in "banda cittadina -
CB", sempre che per queste ultimme risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva
e l'adozione di
congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili
da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di
effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o
comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. 2.
Le bande di frequenze e le
caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma
dell'articolo 20. Note
all'art. 5: -
La raccomandazione CEPT/ERC/REC
70-03 concerne l'impiego di apparati a corto raggio, adottata a
Tromso nel 1997. Art.
6. - Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano
frequenze di tipo collettivo, senza
alcuna protezione, per collegamenti
a brevissima distanza con apparati a corto
raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione
CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in
particolare: a)
reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito
del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156
del 1973; b)
reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito
del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 156 del
1973; sono disciplinate ai sensi dell'articolo 5 le reti hiperlan operanti
obbligatoriamente in ambienti chiusi o con vincoli
specifici; c)
sistemi per applicazioni in campo ferroviario; d)
sistemi per rilievo di movimenti e sistemi
di allarme; e)
allarmi generici ed allarmi a fini sociali; f)
telecomandi dilettantistici; g)
applicazioni induttive; h)
radiomicrofoni a
banda stretta e radiomicrofoni
non professionali; i)
ausilii per handicappati; l)
applicazioni medicali di debolissima potenza; m)
applicazioni audio senza fili; n)
apriporta; o)
radiogiocattoli; p)
apparati per l'individuazione di vittime
da valanga; q)
apparati non destinati ad impieghi specifici. 2.
Sono altresi' di libero uso: a)
i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e
con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 183,
comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del
1973; b)
gli apparati radioelettrici
solo riceventi, anche da
satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze
e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati
esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione. 3.
Le bande di frequenze e le
caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma dell'articolo
20. Note
all'art. 6: -
Per la raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 v.
nelle note all'art. 5. -
L'art. 183, comma secondo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n.
156, recante:
"Approvazione del testo
unico delle
disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e
di telecomunicazioni" e' il seguente:
"Tuttavia e' consentito al privato di stabilire,
per suo uso
esclusivo, impianti di telecomunicazioni
per collegamenti a filo
nell'ambito del proprio fondo o di piu'
fondi di
sua proprieta', purche'
contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per
collegare una parte di
proprieta' del privato con altra comune, purche'
non connessi alle reti di
telecomunicazione destinate
a pubblico servizio.". Sezione
3 Procedure Art.
7. - Procedura di licenza individuale
1. Nel caso di
richiesta di una licenza individuale di
cui all'articolo 4, il soggetto interessato e'
tenuto a presentare al Ministero
delle comunicazioni una domanda,
conforme al modello riportato
nell'allegato A1, contenente informazioni riguardanti
il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad
osservare specifici obblighi,
quali il pagamento del contributo annuo per
l'attivita' di vigilanza e controllo ed il
pagamento del contributo annuo per l'impiego delle
frequenze assegnate ai fini dell'esercizio
del collegamento nonche' il rispetto delle
norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute
della popolazione ed urbanistiche. 2.
Alla domanda di
cui all'allegato A1 deve essere acclusa
la documentazione seguente: a)
un progetto tecnico del collegamento
da realizzare, redatto in conformita' alle
normative tecniche vigenti, finalizzato
all'uso ottimale delle risorse spettrali con
particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla
potenza massima irradiata, alla
larghezza di banda di canale, al numero di
ripetitori; il progetto e' elaborato secondo i
modelli di cui agli allegati A2 ed
A3, sottoscritto da soggetto abilitato. Tale progetto deve
contenere una descrizione
tecnica particolareggiata del
sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve
indicare: 1)
il tipo, l'ubicazione e
le caratteristiche tecniche delle stazioni
radioelettriche, tenendo presente che per stazione radioelettrica si intende
una stazione costituita
da uno o piu' trasmettitori o ricevitori
o da un complesso di trasmettitori
e ricevitori nonche' dagli
apparecchi accessori necessari pe effettuare un
servizio di radiocomunicazioni in un determinato
punto; 2)
le frequenze, comprese
nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende
gestire, di cui si propone l'utilizzazione; 3)
il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento; b)
la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' conforme all'allegato D per i soggetti per i
quali va acquisita
la documentazione antimafia, ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c)
l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo iniziale
a titolo di rimborso
delle spese riguardanti
l'istruttoria amministrativa. 3.
Il Ministero delle
comunicazioni, entro dieci giorni
dal ricevimento della domanda,
comunica l'avvio del procedimento istruttorio. 4.
Il Ministero delle comunicazioni rilascia la licenza individuale entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in casi
particolari e sulla base di adeguata motivazione da
comunicare all'interessato, entro centoventi giorni. 5.
Se in corso d'esame la domanda risulta carente rispetto
agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui
agli allegati al presente regolamento, il Ministero
delle comunicazioni richiede,
non oltre trenta giorni
dal ricevimento della domanda stessa, le integrazioni
necessarie che l'interessato e' tenuto a fornire entro trenta
giorni dalla richiesta. 6.
Il Ministero delle comunicazioni,
nei casi di cui al comma 5, rilascia la licenza entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione
integrativa richiesta ovvero entro centoventi giorni in casi
particolari; qualora la documentazione non sia presentata nei termini,
il Ministero comunica all'interessato l'archiviazione della domanda. 7.
Ogni variazione degli elementi
di cui alla domanda ed alla relativa
documentazione, che si intenda apportare successivamente
al rilascio della licenza individuale,
deve essere comunicata al Ministero il
quale, entro quarantacinque giorni, autorizza la variazione o comunica all'interessato la necessita' di
presentare una nuova domanda di
licenza. 8.
L'installazione o l'esercizio di una
stazione radioelettrica non possono avvenire
prima del rilascio della relativa
licenza individuale. 9.
Allo scopo di garantire
una gestione efficace della risorsa spettrale,
dalla licenza individuale non discende al titolare alcun diritto di
uso in esclusiva delle frequenze
assegnate. 10.
Una licenza individuale non
puo' essere ceduta a terzi, anche parzialmente e
sotto qualsiasi forma, senza l'assenso del Ministero delle
comunicazioni. Note
all'art. 7: -
Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
reca: "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n.
47, in materia di comunicazioni
e certificazioni previste dalla
normativa antimafia". -
Il decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252, reca: "Regolamento
recante norme per la
semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni
antimafia". Art.
8. - Procedura di autorizzazione generale 1.
Il soggetto che intende conseguire
unautorizzazione generale, e' tenuto ad inviare al Ministero
delle comunicazioni una dichiarazione conforme al modello
riportato nell'allegato B1, nel caso di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
e B2 per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),
numero 1), fermo restando quanto
previsto dall'articolo 37. 2.
La dichiarazione contiene le
informazioni riguardanti l'interessato, le
indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi radioelettrici
da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici
obblighi quali quello del pagamento del contributo annuo per l'attivita' di
vigilanza e controllo nonche'
quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di
protezione ambientale, di
salute della popolazione ed urbanistiche. Alla
dichiarazione deve essere allegata la documentazione
seguente: a)
il progetto tecnico del collegamento nel caso
di installazione ed esercizio di una rete di telecomunicazioni su
supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi
ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato; b)
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
conforme all'allegato D per i
soggetti per i quali va acquisita
la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490, e del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252; c)
gli attestati dell'avvenuto versamento
del contributo a titolo di rimborso delle spese
riguardanti l'istruttoria amministrativa e del contributo per
l'attivita' di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale
decorre l'autorizzazione generale. 3.
Per le stazioni radioelettriche a bordo di
navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale
di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al
Ministero delle comunicazioni la licenza di stazione; questa tiene
luogo dell'autorizzazione generale. 4.
Qualora il
Ministero non comunichi all'interessato un provvedimento negativo
entro quattro settimane dalla data di ricezione della dichiarazione, di cui al
comma 1, l'autorizzazione generale
si intende acquisita
sulla base dell'istituto
del silenzio-assenso. 5.
Se l'attivita' non puo' essere avviata,
a seguito di intervento del Ministero delle
comunicazioni, l'interessato ha diritto al
rimborso del contributo versato per
verifiche e controlli. 6.
Nei casi di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), numero 2), il soggetto e' tenuto ad inviare una dichiarazione
contenente le informazioni di
cui al modello riportato
nell'allegato C, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 45. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 2, fatta eccezione per
la lettera a). La produzione
della dichiarazione da' titolo ad
avviare contestualmente l'attivita' di telecomunicazioni oggetto
della dichiarazione stessa. 7.
Il titolare dell'autorizzazione generale
e' tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e
6. 8.
Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed
alla relativa documentazione deve essere comunicata al Ministero il
quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e,
se del caso, comunica
all'interessato la necessita' di presentare una nuova dichiarazione. 9.
La cessione dell'autorizzazione generale e' comunicata al Ministero delle
comunicazioni, il quale formula
eventuali osservazioni entro trenta giorni. Note
all'art. 8: -
Per il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
e il decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252, v. nelle note all'art. 7. Sezione
4 Disposizioni
comuni alle attivita' di telecomunicazioni ad
uso privato Art.
9. - Validita' 1.
Le licenze individuali e
le autorizzazioni generali hanno validita' non superiore
a dieci anni e sono rinnovabili. 2.
La validita' delle licenze
individuali e' indicata nei singoli provvedimenti dal Ministero
delle comunicazioni, tenendo anche conto dell'eventuale
richiesta dell'interessato; nel provvedimento
e' stabilito anche il periodo entro il quale deve essere
presentata la domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza. 3.
Per le autorizzazioni generali l'interessato puo' fissare nella dichiarazione, rispetto a
quanto previsto nel comma 1,
un periodo inferiore, fermo restando che il Ministero delle comunicazioni puo' intervenire al
riguardo in sede
di istruttoria della pratica; il rinnovo deve
essere richiesto con sessanta giorni di
anticipo rispetto alla scadenza. 4.
La scadenza della validita'
deve coincidere con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'. 5.
L'interessato puo' richiedere, motivandolo, il rilascio di licenze
individuali temporanee:
sono tali quelle con
validita' inferiore all'anno; ugualmente
l'interessato puo' fissare una validita' temporanea, inferiore all'anno,
nella dichiarazione
finalizzata al conseguimento
delle autorizzazioni generali. Le licenze e le
autorizzazioni temporanee sono assoggettate a
specifici contributi. Art.
10. - Domande e dichiarazioni 1.
Le domande di licenza individuale
e le dichiarazioni inerenti alle autorizzazioni
generali possono essere consegnate direttamente all'ufficio competente ovvero trasmesse mediante invio raccomandato
con avviso di ricevimento. 2.
Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 8, comma 4, la dichiarazione, di
cui al medesimo articolo 8, tiene luogo della
licenza di stazione. 3.
Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di cui al comma 1 sia prodotta da piu'
soggetti, deve essere designato tra
questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero delle comunicazioni. Art.
11. - Requisiti 1.
Le licenze individuali e
le autorizzazioni generali, salvo quanto previsto nelle sezioni
7u' e 8u', possono essere conseguite da cittadini o da persone
giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo o di
Stato appartenente
all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a
condizione che, relativamente all'OMC, siano state ratificate
le inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui siano intervenuti accordi di reciprocita',
fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2.
Non puo' conseguire il titolo chi
abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena
restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto
a misure di sicurezza e di
prevenzione finche' durano gli effetti dei
provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di
riabilitazione. Note
all'art. 11: -
L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante: "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello
straniero" e' il seguente: "2.
Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello
Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il
presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il
presente testo unico
o le convenzioni internazionali prevedano
la condizione di
reciprocita', essa e' accertata secondo i criteri e
le modalita' previste dal
regolamento di attuazione.".
Art.
12. - Obblighi 1.
Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione
generale e' tenuto, nel corso di validita' del titolo,
ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettivita' o per l'adeguamento all'ordinamento
internazionale con
specifico riguardo
alla sostituzione o all'adattamento delle
apparecchiature nonche' al cambio delle frequenze. 2.
Il soggetto, che ha
titolo ad esplicare attivita'
di telecomunicazioni ad uso privato,
e' tenuto a rispettare le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza, di
salute della popolazione, di protezione ambientale, nonche'
le norme urbanistiche e
quelle dettate dai regolamenti
comunali in tema di
assetto territoriale. 3.
Ai fini dell'installazione
o dell'esercizio di stazioni
ricetrasmittenti negli aeroporti civili
e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitu',
l'interessato e' tenuto ad acquisire preventivamente il
benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile relativamente agli
aspetti di sicurezza
aeronautici. Art.
13. - Sospensione - revoca - decadenza 1.
In caso di
inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento,
ivi compreso quello del versamento dei
contributi, previa diffida, la licenza individuale e
l'autorizzazione generale possono essere sospese fino a trenta
giorni. 2.
Si procede alla revoca allorquando, a seguito
dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli
obblighi. 3.
La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione e' pronunciata quando venga meno
uno dei requisiti previsti dal presente regolamento. Art.
14. - Contributi
1. La disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni
generali e' dettata dal decreto del
Ministro delle comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. -
Per l'art. 20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nelle
note alle premesse. Art.
15. - Adeguamento
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le concessioni
e le autorizzazioni
in atto alla data di entrata in
vigore del regolamento stesso si
convertono automaticamente in licenza individuale
ed in autorizzazioni generali sulla base delle disposizioni recate
dagli articoli 4 e 5.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere validita' le
concessioni e le autorizzazioni
concernenti l'utilizzo di apparecchiature terminali
e di dispositivi per i quali l'articolo 6 prevede il libero uso.
3. Alla data di entrata in vigore del
presente regolamento le licenze individuali e le
autorizzazioni generali di cui al comma 1 acquisiscono una
validita' di dieci anni a decorrere dalla
data originaria della concessione o della
autorizzazione o da quella dell'ultimo rinnovo: ai
titolari e' consentito di rinunciare alla licenza o
all'autorizzazione entro il 31 dicembre 2001. Art. 16. - Verifiche e controlli 1.
Il titolare di licenza individuale e
di autorizzazione generale e' tenuto a consentire
le verifiche ed i controlli
necessari all'accertamento della regolarita' dello
svolgimento della inerente
attivita' di telecomunicazioni. 2.
I competenti uffici
del Ministero delle comunicazioni hanno
facolta' di effettuare detti controlli e
verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare
accedere i funzionari. 3.
L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente regolamento e'
svolto, ferme restando le
competenze degli organi di polizia,
dagli uffici periferici del Ministero
delle comunicazioni ai quali compete l'applicazione delle previste
sanzioni amministrative. Art.
17. - Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla
licenza individuale ed alla autorizzazione generale
entro il 30 novembre di ciascun
anno, indipendentemente dalla
durata della validita' del titolo.
La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le
relative comunicazioni possono
essere consegnate anche
direttamente all'ufficio competente del Ministero delle
comunicazioni. Art. 18. - Requisiti delle apparecchiatur
1. Le apparecchiature
impiegate per le attivita' di cui
agli articoli 4, 5 e 6, se non
disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in
materia di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza elettrica
e di altri requisiti essenziali nonche' alle
specifiche previste in materia di conformita' tecnica. Note
all'art. 18: -
Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
reca: "Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali
di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della
loro conformita'". Art.
19. - Frequenze
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi alla normativa in
vigore nell'ordinamento italiano. Art.
20. - Bande collettive di frequenze 1.
Con provvedimenti del
Ministero delle comunicazioni sono definite: a)
le bande di frequenze di tipo collettivo
la cui utilizzazione e' prevista dagli articoli 5 e
6; b)
le interfacce radio delle apparecchiature
disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE; c)
le caratteristiche tecniche e le modalita' di
funzionamento delle apparecchiature indicate
negli articoli 5 e 6, se non
disciplinate dalla direttiva
1999/5/CE; d)
le integrazioni
necessarie per adeguare l'elenco
delle apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6. Note
all'art. 20: -
La direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo
1999, riguardante le apparecchiature
radio e le apparecchiature
terminali di telecomunicazione e il
reciproco riconoscimento della loro conformita',
e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 091 del 7 aprile 1999. Art. 21. -
Collegamento alle reti pubbliche e
interconnessione 1.
E consentito alle reti ed ai sistemi
di telecomunicazione ad uso privato, previo consenso del Ministero delle
comunicazioni, di collegarsi
alle reti pubbliche di telecomunicazioni
per motivi di emergenza e per il
conseguimento delle finalita' proprie della relativa
licenza e delle autorizzazioni generali nonche' delle finalita' ammesse in caso di
esercizio di apparecchiature in
libero uso.
2. E consentita l'interconnessione fra
reti di telecomunicazione ad uso privato per motivi di pubblica
utilita' inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita
umana ed alla protezione dei beni e
del territorio, quali i servizi di
elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e
le attivita' di protezione civile e
di difesa dell'ambiente e
del territorio nonche' la sicurezza della navigazione
in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono
valutate dal Ministero delle comunicazioni
al quale e' presentata apposita domanda
dalle parti interessate corredata dal relativo progetto
tecnico. Art.
22. - Sperimentazione
1. E consentita la sperimentazione di
sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione,
previo rilascio di licenza
individuale temporanea o conseguimento di autorizzazione generale
temporanea. La licenza e l'autorizzazione hanno
validita' massima di centottanta giorni, rinnovabile previa
ulteriore domanda o dichiarazione al Ministero
delle comunicazioni, il quale si riserva di valutare
le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti,
entro sessanta giorni. Art.
23. - Servizi via satellite
1. Il rilascio delle licenze individuali
ed il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti i
servizi di rete ed i servizi di comunicazione via satellite
per uso privato sono disciplinati dal presente regolamento
sulla scorta delle disposizioni dettate dal decreto
legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, ed
in particolare dall'articolo 11,
comma 3. -
L'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55,
recante: "Attuazione
della direttiva 94/46/CE
che modifica le direttive 88/301/CEE e
90/388/CEE nella parte
relativa alle comunicazioni via satellite" e' il
seguente: "3. a' tenuto a
richiedere l'autorizzazione
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni anche
il soggetto che intende gestire
per le sue
esigenze, separatamente o congiuntamente, servizi di rete e
servizi di comunicazione via
satellite". Sezione
5 Impianto
ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti
un'assegnazione di frequenze Art.
24. - Rilascio delle licenze individuali 1.
Le licenze individuali sono rilasciate
fino ad esaurimento delle frequenze riservate. 2.
Nel rilascio delle licenze individuali si ha riguardo
in via prioritaria alle esigenze di
natura pubblica. 3.
Il rilascio a
soggetti privati delle licenze individuali
per l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche e'
consentito a sussidio di attivita'
industriali, commerciali, artigianali, agricole e
rientranti nel settore del terziario. Art.
25. - Stazione radioelettrica
1.
Ogni stazionione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere
munita di apposito documento di esercizio,
rilasciato dal Ministero delle comunicazioni,
contenente gli elementi riguardanti la relativa licenza
individuale nonche' i dati significativi della stazione
stessa. Art.
26. - Risorsa spettrale 1.
Nel caso in cui la risorsa spettrale assegnata
risulti eccessivo rispetto alle esigenze
del soggetto interessato ovvero non
sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto
stesso, il Ministero delle comunicazioni, previa
comunicazione o diffida, provvede a modificare
la licenza individuale e, se necessario, a revocare
la licenza stessa. Art.
27. - Emittenza privata
1. Per i collegamenti in
diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di
cui all'articolo 1, comma 8, della
legge 30 aprile 1998, n.
122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze
comprese nelle bande destinate allo scopo
dal piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze. -
L'art. 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998,
n. 122, recante: "Differimento di termini previsti dalla
legge 31 luglio 1997,
n. 249, relativi all'Autorita' per
le garanzie nelle
comunicazioni, nonche' norme in materia di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive" e' il seguente:
"8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio
1997, n. 249, e' sostituito
dal seguente: "17. Le imprese di radiodiffusione
sonora e televisiva operanti
in ambito locale e le imprese di radiodiffusione
sonora operanti in ambito nazionale possono
effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti
mobili, sia attraverso collegamenti
temporanei funzionanti su base non interferenziale con
altri utilizzatori dello spettro radio,
in occasione
di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura, sport e
attualita'. Le stesse imprese,
durante la diffusione dei programmi
e sulle stesse
frequenze assegnate, possono
trasmettere dati
e informazioni all'utenza.
La concessione costituisce titolo
per l'utilizzazione dei
ponti mobili e dei collegamenti
temporanei, nonche' per trasmettere dati e
informazioni all'utenza
". Sezione
6 Servizio
radiomobile professionale autogestito Art. 28. O
g g e t t o 1.
Il servizio radiomobile professionale, per il
quale e' richiesta la licenza individuale, e' un servizio di
radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e
stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di
effettuare comunicazioni di fonia,
di dati, di messaggi precodificati, includendo
prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di
chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso e' un sistema che
consente, attraverso
una o piu' stazioni di base, di accedere ad un gruppo
comune di frequenze.
3. La presente sezione: a)
disciplina il servizio radiomobile professionale analogico
e numerico autogestito in tecnica multiaccesso; b)
individua gruppi distinti di
frequenze per i servizi radiomobili professionali
analogici e numerici autogestiti. 4.
Il servizio radiomobile
professionale numerico autogestito
utilizza, in prima applicazione, la
tecnologia TETRA (terrestrial trunked
radio), cosi' come
definita dall'ETSI (european telecommunication standard institute). 5.
L'impiego di standard diversi
dal TETRA con l'individuazione delle necessarie frequenze e'
disciplinato da apposito regolamento. Art. 29. -
Frequenze previste
per il servizio radiomobile
professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito 1.
Le coppie di frequenza in
banda VHF elencate nell'allegato E e le coppie
di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato F possono essere
utilizzate per il servizio
radiomobile professionale analogico autogestito
sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad
accesso singolo. I sistemi radiomobili
professionali analogici in tecnica
multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche
le frequenze libere in banda VHF e UHF gia'
attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica
multiaccesso. 2.
Il numero delle coppie
di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile
professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie
al funzionamento del sistema
stesso, e' stabilito secondo le fasce di cui all'allegato
G. 3.
Rimangono valide le assegnazioni in numero
maggiore di coppie effettuate prima della data
di entrata in vigore del presente regolamento,
fino alla relativa scadenza, non oltre
comunque il periodo previsto
dall'articolo 31. Art. 30. -
Frequenze riservate al
servizio radiomobile professionale numerico
TETRA autogestito
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito,
di cui all'articolo 28,
le frequenze indicate nell'allegato H.
2. Ulteriori coppie di frequenze
possono essere riservate con provvedimento ministeriale
al sistema di cui al comma 1 da
reperire nelle bande di frequenze
previste per tali applicazioni dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT ERC/DEC
(96)04. La
decisione CEPT ERC/DEC/(96)04 del 7 marzo
1996 concerne le bande di
frequenze da designare per l'introduzione del sistema
radiomobile numerico TETRA. Art.
31. - Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali
in tecnica multiaccesso, in esercizio alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, devono
adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro tre anni dalla
suddetta data. Sezione
7 Radioamatori Art.
32. - Definizione
1. L'attivita' di radioamatore
consiste nell'espletamento di un servizio, svolto, in
linguaggio chiaro o con l'uso di
codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su
mezzo radioelettrico anche via
satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione
e di studio tecnico, effettuato da persone che
abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che
si interessano della tecnica della
radioelettricita' a titolo esclusivamente personale
senza alcun interesse di natura economica.
2. L'attivita' di
radioamatore puo' essere svolta, al di fuori della sede dell'impianto, con
apparato portatile
anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
Art.
33. P
a t e n t e 1.
Per conseguire l'autorizzazione
generale per l'impianto o
l'esercizio di stazione di radioamatore
e' necessario che il richiedente sia in
possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B,
di cui all'articolo 34. 2.
Per il conseguimento delle
patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative
prove di esame Art.
34. - Tipi di autorizzazione
1. L'autorizzazione generale
per l'impianto o l'esercizio
di stazione di radioamatore e' di due
tipi: classe A e classe B, corrispondenti,
rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste
dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A e'
abilitato all'impiego di tutte le bande
di frequenze attribuite dal piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze al servizio
di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con
potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale
di classe B e' abilitato all'impiego delle stesse
bande di frequenza di cui al comma
2, limitatamente a quelle uguali o
superiori a 30 MHz con potenza massima di 10
Watt. Note
all'art. 34: Le
classi 1 e 2 previste
dalla raccomandazione
CEPT/TR/61-0l attuata con decreto del Ministro delle
poste e delle
telecomunicazioni 1º dicembre 1990,
recante: "Riconoscimento della licenza
di radioamatore
CEPT" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991
sono: la classe 1 che corrisponde alla licenza
ordinaria; la classe 2 che corrisponde alla licenza speciale. Art.
35. - Requisiti
1. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi: a)
abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto
disposto dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia; b)
abbia eta' non inferiore a sedici
anni; c)
sia in possesso della relativa
patente; d)
non abbia riportato condanne
per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza
e di prevenzione
finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempreche'
non sia intervenuta sentenza
di riabilitazione. Note
all'art. 35: Per
l'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante:
"Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla
condizione dello straniero" v. nelle
note all'art. 11. Art.
36. - Dichiarazione 1.
La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e
2, riguarda: a)
cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza o domicilio dell'interessato; b)
indicazione della sede dell'impianto; c)
gli estremi della patente di
operatore; d)
il numero ed i tipi di apparati
da utilizzare fissi, mobili e portatili; e)
il nominativo gia' acquisito, come disposto dall'articolo 37, comma
2; f)
il possesso dei requisiti di cui all'articolo
35. 2.
Alla dichiarazione sono allegate: a)
l'attestazione del versamento dei
contributi dovuti per istruttoria e per verifiche e
controlli; b)
per i minorenni non emancipati, la dichiarazione
di consenso e di assunzione delle responsabilita'
civili da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela. Art.
37. - Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero delle comunicazioni un
nominativo, che non puo' essere
modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere
acquisito dall'interessato prima della presentazione
della dichiarazione di cui all'articolo
36, da inoltrare entro trenta giorni
dall'assegnazione del nominativo stesso. Art.
38. - Attivita' di radioamatore all'estero 1.
I cittadini di Stati appartenenti
alla Conferenza europea delle amministrazioni delle
poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in
possesso della licenza rilasciata ai sensi della
relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni
temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria
stazione portatile o installata su
mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalita'
ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia. 2.
I soggetti di cui all'articolo 35, comma 1,
lettera a), che intendano
soggiornare nei Paesi
aderenti alla CEPT, possono richiedere
all'organo competente del Ministero delle
comunicazioni l'attestazione della rispondenza della
autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
1º dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991. 3.
L'impianto o l'esercizio della stazione di
radioamatore, in occasione di
soggiorno temporaneo in Paese
estero, e' soggetto all'osservanza
delle disposizioni del
regolamento delle radiocomunicazioni, delle
raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese
visitato. -
Per il decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, v. nelle note
all'art. 34. Art.
39. - Calamita' - contingenze particolari 1.
L'Autorita' competente puo', in
caso di pubblica calamita' o per contingenze particolari di interesse pubblico,
autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare
speciali collegamenti oltre i
limiti stabiliti dall'articolo 32. Art.
40. - Assistenza
1. Puo' essere consentita ai radioamatori di svolgere attivita' di radioassistenza in
occasione di manifestazioni
sportive, previa tempestiva
comunicazione al Ministero delle
comunicazioni del nominativo dei radioamatori
partecipanti, della localita', della durata e dell'orario
dell'avvenimento. Art.
41. - Stazioni ripetitrici a)
di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche; b)
di impianti automatici
di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione
o instradamento di messaggi; c)
di impianti destinati ad uso collettivo. 2.
L'installazione o l'esercizio di
stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti
a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 37
relativo al radioamatore
installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra. Art.
42. - Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche,
l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di
stazione di radioamatore puo' essere conseguita da: a)
universita'; b)
scuole ed istituti di
istruzione di ogni ordine e grado, statali
e legalmente riconosciuti, ad eccezione
delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve
essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della
scuola o dell'istituto; c)
scuole e
corsi d'istruzione militare per
i quali la dichiarazione
viene presentata dal Ministero della difesa; d)
sezioni delle associazioni
nazionali dei radioamatori legalmente
costituite; e)
enti pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro attivita' istituzionali. 2.
L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente
indicati nella dichiarazione, di
eta' non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 35 per il
conseguimento dell'autorizzazione
generale connessa all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore. Art.
43. - Ascolto
1. E libera l'attivita' di solo ascolto
sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di
radioamatore. Sezione
8 Art.
44. - Banda cittadina-CB 1.
Le comunicazioni in "banda cittadina",
previa la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma
6, sono consentite ai cittadini di eta' non inferiore ai 14 anni dei
Paesi dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo ovvero
dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di
reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai
soggetti residenti in Italia. 2.
Non e' consentita
l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia
riportato condanna per delitti non
colposi a pena restrittiva superiore a
due anni ovvero sia stato sottoposto
a misure di sicurezza
e di prevenzione,
finche' durano gli effetti
dei provvedimenti e sempreche'
non sia intervenuta sentenza
di riabilitazione. 3.
La dichiarazione riguarda: a)
cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza o domicilio dell'interessato; b)
indicazione della sede dell'impianto; c)
il numero ed i tipi di
apparati che si intendono utilizzare, fissi, mobili e
portatili; d)
l'assenza di condizioni ostative di cui al
comma 2. 4.
Alla dichiarazione sono allegate: a)
l'attestazione del versamento dei
contributi dovuti per
l'istruttoria e per verifiche e controlli; b)
per i minorenni non emancipati, la dichiarazione
di consenso e di assunzione delle responsabilita'
civili da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela. 5.
In caso di calamita' coloro che effettuano
comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare
alle operazioni di soccorso su
richiesta delle autorita' competenti. Note
all'art. 44: -
Per l'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante:
"Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla
condizione dello straniero" v. nelle
note all'art. 11. Capo
II NORME
FINALI E TRANSITORIE Art.
45 - Estensione
1. Ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, le disposizioni degli
articoli 217, 218, 240, 398,
399, 401, 402, 403, 404 e 405 del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono estese alle corrispondenti fattispecie
disciplinate dal presente
regolamento per le quali e' richiesta
la licenza individuale o
l'autorizzazione generale. Note
all'art. 45: -
L'art. 20-bis della legge 15 marzo 1997,
n. 59, recante: "Delega
al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa" e' il
seguente: "20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione
possono disciplinare anche i procedimenti
amministrativi che
prevedono obblighi la
cui violazione costituisce illecito
amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente: a)
eliminare o modificare detti obblighi,
ritenuti superflui o inadeguati
alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta
l'abrogazione della corrispondente
sanzione amministrativa; b)
riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative
previste dalle norme legislative si
applicano alle violazioni delle corrispondenti
norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di
semplificazione". -
Il testo degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401, 402, 403,
404, 405 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156, recante: "Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni"
e' il seguente: "Art. 217 (Traffico
ammesso -
Trasgressioni -
Sanzioni). - Il titolare di concessione ad uso privato puo' utilizzare i mezzi
di telecomunicazioni cui si riferisce la
concessione stessa,
soltanto per trasmissioni riguardanti
attivita' di pertinenza propria, con divieto di
effettuare traffico per
conto terzi. Nei casi di calamita' naturali
od in analoghe
situazioni di pubblica emergenza, a
seguito delle quali
risultino interrotte le normali comunicazioni
telegrafiche o telefoniche,
l'amministrazione puo'
affidare, per la durata
dell'emergenza, ai concessionari di
telecomunicazioni ad uso privato, lo svolgimento di traffico di
servizio dell'amministrazione
stessa, o comunque
inerente alle operazioni di soccorso ed
alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e
di cose. Le
norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma
precedente, saranno emanate con decreto del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito
il consiglio di amministrazione. "Art.
218 (Violazione degli obblighi). - Salvo che il fatto costituisca
reato punibile con pena piu'
grave, chiunque stabilisce
od esercita impianti di telecomunicazioni per finalita' o con modalita'
diverse da quelle indicate negli atti di concessione, e' punito con
la sanzione amministrativa
da lire 40.000 a lire 400.000. I
contravventori che, per effetto della
infrazione commessa, si sono sottratti al
pagamento di un maggior canone, sono
tenuti a corrispondere una somma pari
al doppio del
corrispettivo a cui si sono sottratti;
tale somma non potra' essere
inferiore a L. 20.000. Per
ogni altra violazione
di obblighi
della concessione, l'amministrazione
puo' imporre il pagamento di una penale
nella misura prevista dal
regolamento o nell'atto di concessione.
a' fatta salva, in ogni caso, la facolta' della amministrazione di disporre la
sospensione in via cautelare e di
pronunciare la decadenza della concessione". "Art.
240 (Turbative
ai servizi
di telecomunicazioni). -
Fermo restando quanto
previsto dall'art. 23 del presente decreto,
e' vietato arrecare disturbi
o causare interferenze alle telecomunicazioni
ed alle opere ad esse inerenti. Nei
confronti dei trasgressori provvedono direttamente,
in via amministrativa,
i direttori dei circoli
delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, ed
i capi degli ispettorati di
zona della Azienda di Stato per i servizi
telefonici, competenti per territorio". "Art.
398 (Prevenzione ed eliminazione dei
disturbi alle radiotrasmissioni ed
alle radioricezioni). - a'
vietato costruire od importare nel territorio nazionale,
a scopo di commercio,
usare od esercitare, a
qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici,
radioelettrici o linee di
trasmissione di energia elettrica non
rispondenti alle norme stabilite per
la prevenzione e
per la eliminazione
dei disturbi alle radiotrasmissioni ed
alle radioricezioni. All'emanazione
di dette norme, che determinano anche il
metodo da seguire per
l'accertamento della rispondenza, si
provvede con decreto
del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, di
concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in
conformita' alle direttive delle
Comunita' europee. L'immissione
in commercio e l'importazione a scopo
di commercio dei
materiali indicati nel primo comma
sono subordinate al
rilascio di una certificazione, di
un contrassegno, di
una attestazione di rispondenza
ovvero alla presentazione
di una dichiarazione di rispondenza nei
modi da stabilire con il decreto di
cui al secondo comma. Con
decreto del Ministro
delle poste e delle
telecomunicazioni, di
concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e'
effettuata la
designazione degli organismi o dei soggetti
che rilasciano i contrassegni
o gli attestati di
rispondenza previsti dal precedente
comma". "Art.
399 (Sanzioni). - Chiunque contravvenga
alle disposizioni di cui al precedente art. 398 e'
punito con sanzione
amministrativa da lire 15.000 a lire
300.000. Qualora
il contravventore appartenga alla categoria
dei costruttori o
degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici,
si applica la
sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000,
oltre alla confisca
dei prodotti e delle apparecchiature non
conformi alla certificazione
di rispondenza di cui al precedente
art. 398". "Art.
401 (Esecuzione di impianti radioelettrici
non autorizzati). - Chiunque
esegua impianti radioelettrici per
conto di chi non sia munito di concessione quando
questa sia richiesta ai sensi del presente decreto, e' punito
con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000". "Art. 402 (Costruzione,
uso ed esercizio di impianti
radioelettrici. Norme applicabili). - Le norme di cui
ai precedenti articoli
398, 399 e 400 si applicano anche nel
caso di costruzione, uso ed
esercizio di apparati, impianti ed
apparecchi radioelettrici che producano, o
siano predisposti per produrre, emissioni su
frequenze o con potenze diverse da
quelle ammesse, per il servizio cui
sono destinati, dai regolamenti
internazionali e
dalle disposizioni nazionali
o dagli atti di concessione". "Art.
403 (Detenzione
abusiva di apparecchi
radiotrasmittenti). - Chiunque
detenga
apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta
preventiva denuncia all'autorita'
locale di
pubblica sicurezza
e all'amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, e' punito con la sanzione amministrativa
da lire 10.000 a lire 200.000. L'obbligo
della denuncia non incombe sui titolari di concessioni rilasciate
ai sensi del presente decreto". "Art.
404 (Uso di nominativi falsi
o alterati. - Sanzioni). - Chiunque, anche se munito di regolare
licenza, usi nelle
radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati
o soprannomi non
dichiarati, e' punito con la
sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 400.000
se il fatto non costituisca
reato piu' grave. Alla
stessa pena e' sottoposto chiunque usi
nelle stazioni radioelettriche
una potenza superiore a quella
autorizzata dalla licenza od
ometta la tenuta
e l'aggiornamento del registro
di stazione". "Art.
405 (Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei
nazionali - Inosservanza di norme
- Sanzioni). - Le
sanzioni previste dai precedenti
articoli 403 e 404 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di
navi o aerei nazionali. Indipendentemente
dall'azione penale, l'amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni puo'
provvedere direttamente, a spese del
contravventore, a rimuovere
l'impianto abusivo ed al sequestro
degli apparecchi". -
L'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente: "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle
informazioni antimafia"
e' il seguente: "1. Fuori dei
casi previsti dall'art. 10, i contratti e
subcontratti relativi a
lavori o forniture dichiarati
urgenti ed i provvedimenti di rinnovo
conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono stipulati,
autorizzati o adottati
previa acquisizione di apposita dichiarazione
con la quale l'interessato
attesti che nei propri confronti non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui
all'art. 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575. La
sottoscrizione della dichiarazione deve essere
autenticata con le modalita' dell'art. 20
della legge 4 gennaio 1968,
n. 15". -
L'art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575,
recante: "Disposizioni contro la mafia" e' il
seguente: "Art. 10. - 1. Le persone
alle quali sia stata
applicata con provvedimento definitivo una
misura di prevenzione non possono
ottenere: a)
licenze o autorizzazioni di
polizia e di
commercio; b)
concessioni di acque pubbliche e diritti ad
esse inerenti nonche'
concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per
l'esercizio di
attivita' imprenditoriali; c)
concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
e gestione di opere riguardanti la
pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d)
iscrizioni negli albi di
appaltatori o di
fornitori di opere, beni e
servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,
nei registri della
camera di commercio per l'esercizio
del commercio all'ingrosso
e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso; e)
altre iscrizioni o provvedimenti a
contenuto autorizzatorio, concessorio, o
abilitativo per
lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali, comunque
denominati; f)
contributi, finanziamenti o mutui agevolati
ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri
enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento
di attivita' imprenditoriali. 2.
Il provvedimento definitivo di applicazione
della misura di prevenzione determina la decadenza di
diritto dalle licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche'
il divieto di concludere contratti di appalto,
di cottimo fiduciario,
di fornitura di
opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica
amministrazione e
relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i
noli a caldo e
le forniture con posa in opera. Le licenze,
le autorizzazioni e le concessioni
sono ritirate e
le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi
competenti. 3.
Nel corso del procedimento di
prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi
di particolare gravita', puo' disporre
in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e
sospendere l'efficacia delle iscrizioni,
delle erogazioni e
degli altri provvedimenti ed atti di cui
ai medesimi commi, Il
provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento
revocato dal giudice procedente
e perde efficacia
se non e' confermato con il decreto
che applica la misura di
prevenzione. 4.
Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2
operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti
di imprese, associazioni, societa'
e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione
sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte
e indirizzi. In tal caso i
divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni. 5.
Per le licenze ed autorizzazioni di polizia,
ad eccezione di quelle relative alle armi,
munizioni ed esplosivi,
e per gli altri provvedimenti di
cui al comma 1 le
decadenze e i divieti previsti dal presente
articolo possono essere
esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli
stessi verrebbero a mancare i mezzi
di sostentamento all'interessato
e alla famiglia. 5-bis.
Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a
provvedimenti gia'
disposti, ovvero di
contratti derivati da altri
gia' stipulati dalla
pubblica amministrazione, le licenze,
le autorizzazioni, le concessioni,
le erogazioni,
le abilitazioni e
le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate
o consentite e la conclusione dei contratti o
subcontratti indicati nel comma 2 non
puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti
e' in corso il procedimento
di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione
al giudice competente, il quale
puo' disporre,
ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del
comma 3. A
tal fine, i relativi procedimenti
amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice
non provvede e, comunque, per un
periodo non superiore a venti giorni
dalla data in
cui la pubblica amministrazione ha proceduto
alla comunicazione. 5-ter.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti
delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non
definitiva, confermata in grado di
appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51,
comma 3-bis,
del codice di procedura
penale.". -
Per il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, v. nelle note all'art. 7. Art.
46. - Abrogazione
1. Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice postale e
delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
2. La restituzione
della cauzione, dopo l'accertamento
della regolarita' dei
pagamenti, e' effettuata dal Ministero
delle comunicazioni entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente
regolamento. Art.
47. - Entrata in vigore Dato
a Roma, addi' 5 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri Gasparri, Ministro
delle comunicazioni Buttiglione,
Ministro per le politiche
comunitarie Ruggiero, Ministro degli affari
esteri Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle
attivita' produttive Scajola, Ministro
dell'interno Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze Lunardi,
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti Visto,
il Guardasigilli Castelli Registrato
alla Corte dei conti il 12 dicembre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 209
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